LEGGE 24 dicembre 1949, n. 993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo è autorizzato ad emanare entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge una nuova tariffa generale dei dazi doganali, comportante prevalentemente dazi commisurati sul valore delle merci. Tale nuova tariffa dovrà corrispondere alle esigenze dei consumi, alle necessità della produzione e del lavoro nazionali e tenere anche conto dei progressi tecnici conseguiti nel campo della produzione mondiale. Nella tariffa potranno essere previste graduali riduzioni dei dazi per specifici settori dell'attività produttiva.
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