DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 994

Type DPR
Publication 1949-10-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, numero 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, numero 393; 22 ottobre 1946, n. 423 e 20 luglio 1948, n. 1116;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:

Sono istituite presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania le seguenti scuole di specializzazione "malattie dell'apparato cardiovascolare", "ostetricia e ginecologia" "oculistica" "chirurgia generale".

Dopo l'art. 98 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Facolta' di medicina e chirurgia.

Art. 99.

Sono istituite, presso la Facolta' di medicina e chirurgia, le seguenti Scuole di specializzazione:

1.

Malattie dell'apparato cardio-vascolare;

2.

Ostetricia e ginecologia;

3.

Oculistica;

4.

Chirurgia generale.

Art. 100.

Alle Scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medicochirurgo.

La domanda di ammissione ad una scuola, diretta al rettore, dovra' essere corredata del diploma di maturita' classica, o scientifica, del diploma originale di laurea, del certificato di carriera scolastica, del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo con le relative votazioni e di tutti quei titoli che l'aspirante ritenga di presentare.

Art. 101.

Le domande sono rimesse dal rettore al direttore della Scuola il quale, dopo aver valutato comparativamente le carriere scolastiche e gli altri eventuali titoli, procede alla graduatoria degli aspiranti che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della Facolta'.

Art. 102.

Per ciascuna Scuola di specializzazione e' stabilito il numero massimo di allievi che vi possono essere accolti.

Art. 103.

Tutte le questioni che riguardano il funzionamento delle scuole di specializzazione comprese quelle concernenti la carriera scolastica degli allievi, sono deferite all'esame della Facolta' di medicina e chirurgia ed alla decisione del rettore.

Art. 104.

La vigilanza sul funzionamento della Scuola compete al preside della Facolta' di medicina e chirurgia.

Il direttore di ogni Scuola dovra' vigilare sulla frequenza, l'attivita' e la disciplina degli allievi, controllando l'osservanza degli orari delle lezioni, delle esercitazioni e dei turni di servizio interno.

Art. 105.

La direzione delle Scuole di specializzazione e' normalmente affidata al professore che tiene a titolo ufficiale l'insegnamento che forma oggetto della specializzazione. Ove cio' non sia possibile, il rettore, su proposta della Facolta', la affida ad un professore di ruolo il cui insegnamento sia compreso fra quelli impartiti nella Scuola stessa.

Art. 106.

Gli insegnamenti delle materie che sono nel programma della scuola, sono affidati, per incarico, a professori titolari, a liberi docenti o a persona di riconosciuta competenza, con deliberazione della Facolta'.

Art. 107.

A quegli aspiranti che, oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale, documentino il possesso di titoli comprovanti speciale preparazione tecnica e culturale, possono essere consentite, con motivata deliberazione della Facolta', abbreviazioni di corso, non superiori ad un terzo degli anni prescritti per ogni ramo di specializzazione.

Chi ottiene l'abbreviazione del corso e' tenuto inoltre a sostenere e superare gli esami speciali che siano eventualmente previsti per gli anni di corso dai quali e' stato dispensato e a pagare le relative tasse.

Con tali ammissioni non puo' essere in ogni caso superato il numero degli allievi assegnati alla Scuola.

Art. 108.

Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti per ciascuna Scuola. Essi non potranno, sotto pena di esclusione dall'esame di diploma, tenere altre occupazioni, anche di carattere professionale, che li distolgano dai loro doveri verso la Scuola.

La frequenza ai corsi, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio e' obbligatoria e deve essere attestata dai singoli insegnanti su uno speciale libretto sul quale il direttore della Scuola dovra' apporre il visto per la validita' di ciascun anno di corso. L'iscritto che non abbia soddisfatto in tutto o in parte agli obblighi suddetti non viene ammesso all'anno successivo.

Art. 109.

La sorveglianza sugli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attivita' spetta al direttore della Scuola.

Art. 110.

Agli allievi piu' meritevoli il rettore puo' conferire, su proposta del direttore della Scuola, e col parere favorevole della Facolta', le funzioni e la qualifica di assistente o di aiuto volontario.

Art. 111.

Gli insegnamenti e le esercitazioni delle scuole di specializzazione sono tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 112.

Gli insegnamenti possono avere, oltreche' carattere di lezioni cattedratiche, quella diversa forma che e' consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 113.

Il programma di ogni Scuola viene compilato ogni anno dal direttore della scuola e deve essere approvato dalla Facolta', cosi' pure gli orari settimanali di insegnamento e di esercitazioni dopo essere stati concordati dal direttore della scuola con gli altri insegnanti.

Art. 114.

I corsi di insegnamento si uniformano al calendario dell'Universita'; per quanto riguarda, invece, le esercitazioni ed i servizi interni, l'attivita' delle Scuole si estende all'intero anno solare.

Art. 115.

Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno di corso e si svolgono per singole discipline.

Le Commissioni relative vengono nominate dal direttore della Scuola e gli esami si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di profitto delle Facolta' universitarie.

Art. 116.

Per le materie a corso pluriennale l'esame e' unico e deve essere sostenuto alla fine del corso.

Art. 117.

Gli esami di diploma consistono nelle discussione di una dissertazione originale scritta e di prove pratiche stabilite dalla Commissione, e si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di laurea delle Facolta' universitarie.

Art. 118.

La Commissione per l'esame di diploma e' nominata dal rettore. Essa e' composta di cinque membri di cui uno e' il direttore della scuola, due sono scelti dal rettore fra i professori titolari, emeriti e onorari della disciplina o di discipline affini alla specializzazione; uno e' scelto in una terna proposta dall'Ordine dei medici, tratta fra primari ospedalieri o sanitari di riconosciuta dottrina e capacita' nella materia; uno scelto tra i liberi docenti della disciplina o di disciplina affine alla specializzazione designata dalla Facolta'.

Art. 119.

Di ogni Commissione esaminatrice presidente e' il direttore della scuola.

Il rettore designa chi deve sostituirlo in caso di impedimento o di assenza e nomina due supplenti, di cui uno puo' essere scelto fra i liberi docenti.

Art. 120.

Non possono far parte della Commissione esaminatrice persone che siano fra loro o con alcuno dei candidati parenti o affini sino al quarto grado incluso.

Art. 121.

Tutti gli atti e documenti relativi agli esami di specializzazione sono conservati dalla Segreteria della Universita', che con la procedura normale rilascia i certificati che siano richiesti dagli interessati.

Art. 122.

In base ai risultati degli esami di diploma, il rettore dispone la compilazione dei diplomi di specialista, che dovranno essere muniti della sua firma, di quella del direttore della scuola e del direttore amministrativo, oltreche' del timbro a secco dell'Universita'.

Art. 123.

Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi delle Scuole di specializzazione valgono, in quanto applicabili, e per quanto non prescritto dai presente ordinamento le disposizioni del Regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 124.

Le tasse e sopratasse sono ragguagliate a quelle sta bilite per il corso di laurea in medicina e chirurgia, mentre i contributi clinici e di laboratorio sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', udita la Facolta' di medicina e chirurgia.

Tasse, sopratasse e contributi sono versati alla Cassa dell'Universita'.

La tassa diploma in L. 800 va versata all'Erario.

Art. 125.

Le disposizioni vigenti relative all'esonero dalle tasse, sopratasse e contributi a qualsiasi titolo, non si applicano agli iscritti alle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare.

Art. 126.

Il corso di studi della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare ha la durata di tre anni.

La Scuola non puo' accogliere piu' di otto iscritti per ciascun anno di corso.

Art. 127.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1.

Anatomia clinica dell'apparato cardio-vascolare;

2.

Fisiopatologia del circolo (triennale);

3.

Batteriologia;

4.

Patologia speciale (biennale);

5.

Clinica delle malattie dell'apparato cardio-vascolare (triennale);

6.

Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);

7.

Elettro cardiografia e metodi grafici;

8.

Malattie dell'apparato cardio-vascolare dal punto di vista medico-legale, infortunistico e assicurativo;

9.

Radiologia speciale;

10.

Chirurgia dell'apparato cardio-vascolare.

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia.

Art. 128.

Il corso di studi della Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di quattro anni.

La Scuola non puo' accogliere piu' di cinque iscritti per ciascun anno di corso.

Art. 129.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1.

Anatomia ed embriologia dell'apparato urogenitale femminile;

2.

Fisiologia ostetrico-ginecologica;

3.

Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza;

4.

Patologia ostetrica e ginecologia (biennale);

5.

Semeiotica ostetrica e ginecologica (biennale);

6.

Puericoltura pre e postnatale;

7.

Venereologia;

8.

Medicina legale in rapporto all'ostetricia;

9.

Clinica ostetrica e ginecologica (triennale);

10.

Terapia ostetrica e ginecologia (biennale);

11.

Chirurgia addominale;

12.

Urologia ostetrica e ginecologica;

13.

Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica;

14.

Anatomia ed istologia patologica (triennale);

15.

Esercitazioni di chimica;

16.

Esercitazioni di microbiologia;

17.

Esercitazioni di sierologia.

Scuola di specializzazione in oculistica.

Art. 130.

Il corso di studi della Scuola di specializzazione in oculistica ha la durata di tre anni.

La Scuola non puo' accogliere piu' di quattro allievi per ciascun anno di corso.

Art. 131.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1.

Embriologia ed anatomia dell'occhio ed annessi;

2.

Fisiologia dell'occhio ed annessi. Ottica fisiologica e vizio di rifrazione;

3.

Semeiotica oculare-tecnica oftalmosconia;

4.

Patologia e clinica oculistica (biennale);

5.

Terapia medica e chirurgia e profilassi delle malattie oculari;

6.

Patologia oculare in rapporto alla patologia generale;

7.

Oftalmologia esotica;

8.

Medicina legale ed infortunistica oftalmica;

9.

Neuropatologia oculare;

10.

Patologia oculare in rapporto alla otorinologia;

11.

Radiologia e radioterapia nelle loro applicazioni oftalmiche;

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