LEGGE 12 novembre 1949, n. 996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 ed all'art. 17 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, è abolito per i commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita.
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