DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1949, n. 997

Type DPR
Publication 1949-07-01
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le aliquote entro le quali, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, i maggiori dei carabinieri e i maggiori di amministrazione eccedenti i rispettivi organici possono essere collocati nella riserva con le norme di cui al decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sono fissate come segue: maggiori dei carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 maggiori di amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . 100

Art. 2

I collocamenti nella riserva di cui al precedente art. 1 saranno disposti con decorrenza non posteriore di quindici giorni alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e comunque non anteriore a quest'ultima data.

EINAUDI PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 13. - FRASCA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.