DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1949, n. 997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le aliquote entro le quali, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, i maggiori dei carabinieri e i maggiori di amministrazione eccedenti i rispettivi organici possono essere collocati nella riserva con le norme di cui al decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sono fissate come segue: maggiori dei carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 maggiori di amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . 100
Art. 2
I collocamenti nella riserva di cui al precedente art. 1 saranno disposti con decorrenza non posteriore di quindici giorni alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e comunque non anteriore a quest'ultima data.
EINAUDI PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 13. - FRASCA
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