DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772, 1 ottobre 1931, n. 1380, 26 ottobre 1933, n. 2401, 13 dicembre 1934, n. 2423, 1 ottobre 1936, n. 2076, 20 aprile 1939, n. 1067, 1 agosto 1941, n. 893, 26 marzo 1942, n. 330, 5 settembre 1942, n. 1178, 21 gennaio 1943, numero 21, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458, ed aggiornato in base al regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
Sono istituite presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma, scuole di specializzazione in "chirurgia generale", "medicina generale", "oculistica", "ostetricia e ginecologia", "pediatria e puericoltura", "radiologia medica e radioterapia", "idrologia, crenologia e climatoterapia", "anatomia patologica e tecniche di laboratorio", "malattie veneree e della pelle" e in "otorinolaringoiatria"; presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali una "Scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di origine vegetale"; presso la Facolta' di medicina veterinaria una "Scuola di specializzazione in tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale".
CAPO VI.
Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.
Art. 65.
Alla Facolta' di medicina e chirurgia sono annesse la seguenti scuole di specializzazione:
Chirurgia generale Medicina generale Oculistica Ostetricia e ginecologia Pediatria e puericoltura Radiologia medica e radioterapia Idrologia, crenologia e climatoterapia Anatomia patologica e tecniche di laboratorio Malattie veneree e della pelle Otorinolaringoiatria Tali scuole hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacita' tecnica e di conferire loro il diploma di "specialista" a norma dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.
Art. 66.
Il direttore di ciascuna scuola e' il professore di ruolo della cattedra alla quale si intitola la scuola. Nel caso che il titolare di detta cattedra non sia professore di ruolo, la direzione verra' affidata dalla Facolta' ad un professore di ruolo di materia affine confermabile di anno in anno.
Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore.
Art. 67.
Alle scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso del titolo di abilitazione allo esercizio della professione di medico-chirurgo.
Non e' permesso iscriversi contemporaneamente a piu' di una scuola di specializzazione.
Art. 68.
Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti annualmente da ciascuna scuola e' fissato anno per anno dalla Facolta', su proposta della Direzione della scuola in rapporto alle possibilita' didattiche dei vari istituiti presso i quali gli allievi debbono compiere gli internati.
In tale numero non sono compresi gli stranieri, il cui titolo di studio sia stato dalla Facolta' riconosciuto equipollente alla laurea in medicina e chirurgia, anche se non abilitati all'esercizio professionale in Italia.
Per ciascuna scuola puo' essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha facolta' di non iniziare i corsi. Ma se questi verranno iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti.
Art. 69.
La domanda di ammissione ad una scuola e' diretta al rettore della Universita', corredata del diploma originale di maturita' classica o scientifica, dei diploma originale di laurea, del certificato dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medicochirurgo, con le relative votazioni, della carriera scolastica e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di presentare.
Art. 70.
Le domande sono rimesse al direttore della scuola, il quale, dopo aver valutato i titoli degli aspiranti, sottopone ognuno di essi ad un colloquio per accertare le attitudini e la preparazione a seguire i corsi della scuola.
In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti, che deve essere approvata e resa, esecutiva dal preside della Facolta'.
Art. 71.
Le discipline specifiche di insegnamento e le esercitazioni di laboratorio sono stabilite dalle norme particolari di ciascuna scuola, la cui Direzione, anno per anno, stabilisce i turni degli internati prescritti.
Per le materie proprie della scuola debbono essere tenuti corsi appositi, per le discipline che non formano direttamente oggetto della specializzazione i corsi di insegnamento e le esercitazioni possono essere sostituiti da periodi di internato nei rispettivi istituti.
Art. 72.
Gli esami speciali vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno di corso per le singole discipline o per gruppi di discipline strettamente affini tra loro, secondo il piano di studi stabilito dalle norme particolari di ogni scuola.
Le commissioni per gli esami speciali sono composte di tre membri nominati dal preside della Facolta' su proposta del direttore della scuola.
Non puo' essere ammesso al nuovo anno di corso chi non ha superato gli esami prescritti per il precedente.
Art. 73.
Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico della Facolta' a professori di ruolo, incaricati, a liberi docenti, ad aiuti ed assistenti ed anche a persona di riconosciuta competenza nella specialita'.
Art. 74.
Il Consiglio della scuola puo', su proposta del direttore, concedere una abbreviazione del corso di studi di specializzazione, non superiore ad un anno, e limitatamente alle scuole aventi piu' di due anni di corso, a quegli aspiranti che, oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale, documentino una specifica attivita' e diano prova della loro preparazione tecnica e culturale.
Coloro che eventualmente usufruiscono della agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere gli esami speciali previsti per l'anno di corso del quale sono stati dispensati.
Art. 75.
Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dall'ordinamento di ciascuna scuola.
Il servizio di internato comporta, sotto la vigilanza del direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente.
A controllo della presenza degli allievi e' prescritto un registro a firma.
Art. 76.
Gli allievi possono ottenere un mese all'anno di vacanze, preferibilmente nel periodo estivo.
Un numero di assenze superiore, nel complesso, a sessanta giorni in un anno, rende non valido l'anno accademico.
Art. 77.
Gli allievi, durante gli anni del corso di specializzazione, non possono, sotto pena di esclusione dalla scuola, tenere altre occupazioni anche non di carattere professionale, che li distolgano dai loro doveri verso la scuola stessa.
Art. 78.
Agli allievi piu' meritevoli il rettore puo' conferire, su proposta del direttore della scuola e con il parere favorevole della Facolta', le funzioni e la qualifica di asistente o di aiuto volontario.
Art. 79.
Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superati tutti gli esami speciali di profitto stabiliti per ciascuna scuola. Dovranno inoltre aver pagate tutte le tasse, sopratasse e contributi.
Art. 80.
La Commissione per l'esame di diploma e' composta di sette membri scelti dal preside della Facolta' fra gli insegnanti di ciascuna scuola. Ove questi fossero in numero inferiore, sono scelti fra insegnanti di scuole di materie affini.
Art. 81.
L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, ed in una prova teorica e pratica stabilita dalla Commissione giudicatrice.
A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il "diploma di specialista".
Art. 82.
Le tasse e sopra-tasse ed i contributi che gli iscritti sono tenuti a pagare sono fissati dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facolta'.
I. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE
Art. 83.
La scuola ha la durata di cinque anni.
Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
Anatomia chirurgica delle regioni
Patologia chirurgica generale
Semeiotica chirurgica (I)
Tecnica di laboratorio (istologia, batteriologia, chimica clinica, ematologia e sierologia)
2° anno:
Anatomia e istologia patologica (I)
Patologia speciale chirurgica (I)
Semeiotica chirurgica (II)
Medicina operatoria (I)
Clinica chirurgica (I)
3° anno:
Anatomia e istologia patologica (II)
Patologia speciale chirurgica (II)
Medicina operatoria (II)
Tecnica chirurgica sperimentale (sul cadavere e sugli animali) Radiologia (I)
Clinica chirurgica (II)
4° anno:
Ortopedia e traumatologia
Tecnica degli apparecchi gessati
Chirurgia infantile
Endoscopia ed operazioni endoscopiche
Radiologia (II)
Clinica chirurgica (III)
5° anno:
Medicina legale in rapporto alla chirurgia.
Chirurgia d'urgenza
Neurochirurgia
Urologia generale e speciale
Clinica chirurgica (IV)
Art. 84.
Gli allievi praticheranno i turni di internato secondo le disposizioni della Direzione della scuola.
Per adire all'esame di diploma occorre aver superato i singoli esami speciali e presentare una dissertazione scritta su di un tema assegnato dal direttore o da altro insegnante della scuola.
II. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA GENERALE
Art. 85.
La scuola ha la durata di quattro anni.
Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
Semeiologia medica diretta
Patologia medica (I)
Diagnostica radiologica e delle malattie interne
Anatomia e istologia patologica (I)
2° anno:
Semeiologia medica strumentale e funzionale
Patologia medica (II)
Anatomia e istologia patologica (II)
Chimica clinica
Batteriologia clinica
3° anno:
Clinica medica (I)
Terapia (I)
Sierologia
Microscopia clinica
4° anno:
Clinica medica (II)
Terapia (II)
Art. 86.
Gli allievi frequenteranno in qualita' di interni, con turni stabiliti di anno in anno, gli istituti delle singole discipline del corso.
Art. 87.
La Direzione della scuola potra' integrare i corsi con conferenze su argomenti speciali.
III. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OCULISTICA
Art. 88.
La scuola ha la durata di tre anni.
Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
Embriologia, anatomia e fisiologia dell'apparato visivo
Semeiotica oculare Patologia oculare (I)
Oftalmoscopia (I)
Clinica oculistica (I)
2° anno:
Terapia delle malattie oculari (I)
Clinica oculistica (II)
Oftalmoscopia (II)
Profilassi e igiene oculare
Patologia oculare (II)
Rinologia nei rapporti con le malattie oculari
Radiologia e malattie oculari
Tecnica operatoria (I)
Ottica fisiologica
3° anno:
Terapia delle malattie oculari (II)
Clinica oculistica (III)
Neuropatologia oculare
Tecnica operatoria (II)
Medicina legale e infortunistica oculare
Istologia oculare
Medicina interna e malattie oculari.
Art. 89.
Il corso sara' integrato da conferenze su argomenti attinenti alla specialita' (patologia oculare infantile, dermosifilopatica e occhio, malattie oculari da cause ginecologiche, ecc.). Durante il corso si svolgeranno esercitazioni di laboratorio di istologia patologica, microbiologia, sierologia e chimica biologica.
IV. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OSTETRICA
E GINECOLOGIA
Art. 90.
La scuola ha la durata di quattro anni Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
Anatomia, embriologia dell'apparato urogenitale femminile
Anatomia del feto e degli annessi fetali
Fisiologia ostetrico-ginecologica.
2° anno:
Anatomia patologica ostetrica e ginecologica
Patologia ostetrico-ginecologica
Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza
Puericoltura pre e post-natale
Nei primi due anni verranno inoltre svolte esercitazioni di laboratorio di istologia patologica, microbiologia, sierologia, chimica biologica, ematologia, ecc.
3° anno:
Clinica ostetrica e ginecologica
Terapia ostetrica e ginecologica
Chirurgia addominale
Urologia ostetrico-ginecologica
Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica
Medicina legale in rapporto all'ostetricia (ostetricia forense) Venereologia
4° anno:
Le stesse materie stabilite per il terzo anno.
Art. 91.
La Direzione della scuola potra' integra re i corsi con conferenze su argomenti di altre specialita' o discipline che offrono particolare interesse ostetrico e ginecologico, oppure di attualita'.
Art. 92.
Durante il terzo e il quarto anno gli allievi compiranno un internato nella clinica ostetrico-ginecologica, secondo i turni che saranno stabiliti dal direttore della scuola.
V. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA
E PUERICULTURA
Art. 93.
La scuola ha la durata di due anni Le materie di insegnamento sono: 1° anno:
Accrescimento, allattamento ed alimentazione infantile (cenni di anatomia e fisiologia)
Semeiologia e patologia
Clinica e terapia
Tecnica diagnostica e terapeutica (con esercitazioni di laboratorio)
Anatomia patologica
Psicologia e neuropsichiatria infantile
2° anno:
Clinica e terapia
Patologia e diagnostica
Puericoltura
Legislazione sanitaria, scolastica e sociale
Art. 94.
L'insegnamento e' integrato da conferenze di ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, dermatologia, medicina legale, radiologia, fissate anno per anno dalla Direzione della scuola.
Art. 95.
Gli allievi dovranno seguire i turni di internafo e redigere un numero di cartelle cliniche stabilito dal direttore della scuola.
VI. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE -
IN RADIOLOGIA MEDICA E RADIOTERAPIA
Art. 96.
La scuola ha la durata di due anni.
Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
Fisica dei raggi
Tecnica radiologica
Radiodiagnostica pediatrica, ortopedica, traumatologica
Radiodiagnostica delle malattie interne (I)
2° anno:
Radiodiagnostica delle malattie interne (II)
Trattazione di casi clinici esaminati radiologicamente
Rontgenterapia e raggi ultravioletti
Fisica delle radiazioni del radium e sostanze radioattive
Radiumterapia
Art. 97.
Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'Istituto di radiologia, secondo quanto verra' stabilito dal direttore.
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