DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1027

Type DPR
Publication 1949-10-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vedute le proposte di modificazione allo statuto formulate dalle autorita' accademiche della predetta Universita';

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato. Dopo l'art. 85 vengono aggiunti i seguenti articoli: Scuola di specializzazione in medicina del lavoro. Art. 86. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in clinica delle malattie del lavoro, con sede presso la clinica medica generale, e con un numero massimo di dodici iscritti fra i tre corsi. Il direttore della clinica medica e' direttore della scuola di specializzazione. Art. 87. - La durata dei suoi corsi e' di anni tre. Art. 88. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti: Anno 1°: 1) fisiologia del lavoro (annuale); 2) fisiopsicotecnica del lavoro (annuale); 3) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale); 4) igiene del lavoro (annuale); 5) semeiologia e ricerche di laboratorio delle malattie del lavoro (annuale). Anno 2°: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale); 2) semeiologia e ricerche di laboratorio delle malattie del lavoro (biennale); 3) radiodiagnostica delle malattie del lavoro (biennela); 4) infortunistica medico-legale e legislazione del lavoro (annuale); 5) infortunistica chirurgica (biennale). Anno 3°: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro; 2) radiodiagnostica delle malattie del lavoro; 3) infortunistica chirurgica. Scuola di specializzazione in urologia. Art. 89. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in urologia con sede presso la clinica; chirurgica e con un numero massimo di dodici inscritti nei tre corsi. Art. 90. - La durata dei suoi corsi e' stabilita in anni tre. Art. 91. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: Anno 1°: 1) anatomia del sistema urinario; 2) fisiologia del sistema urinario; 3) patologia chirurgica e semeiologia del sistema urinario (biennale); 4) anatomia patologica del sistema urinario (biennale). Anno 2°: 1) anatomia patologica del sistema urinario; 2) patologia chirurgica e semeiologia del sistema urinario; 3) tecnica diagnostica, uroscopia e di laboratorio; 4) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa. Anno 3°: 1) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa; 2) tecnica diagnostica uroscopica e di laboratorio; 3) radiologia delle vie urinarie. Scuola di specializzazione in dermosifilopatica. Art. 92. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in dermosifilopatica con sede presso la clinica dermosifilopatica e con un numero massimo di otto inseriti nei due corsi. Art. 93. - La durata dei corsi e' stabilita in due anni. Art. 94. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: Anno 1°: 1) anatomia ed istologia normale della cute e degli organi genitali; 2) fisiologia della cute e degli organi genitali; 3) farmacologia e tecnica terapeutica dermatovenerologica; 4) anatomia patologica della cute e degli organi genitali; 5) clinica delle malattie cutanee e veneree (biennale). Anno 2°: 1) terapia fisica delle malattie cutanee e veneree; 2) tecnica diagnostica e di laboratorio; 3) legislazione sanitaria e medicina legale dermatovenerologica; 4) malattie cutanee tropicali e subtropicali; 5) clinica delle malattie cutanee e venerologiche (biennale). Scuola di specializzazione clinica oculistica. Art. 95. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in oculistica, con sede presso la clinica oculistica. Art. 96. - La durata dei suoi corsi e' di tre anni. Art. 97. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: Anno 1°: 1) anatomia e fisiologia dell'apparato visivo; 2) semeiotica oculare; 3) igiene e profilassi; 4) patologia oculare (biennale). Anno 2°: 1) patologia oculare (biennale); 2) anatomia patologica (annuale); 3) ottica fisiologica; 4) oftalmoscopia; 5) clinica oculare (biennale). Anno 3°: 1) clinica oculare (biennale); 2) tecnica operativa; 3) organo visivo e malattie generali e nervose; 4) infortunistica e medicina legale. Le spese relative al funzionamento delle predette scuole saranno a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Cagliari.

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 42. - FRASCA

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