DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1027
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vedute le proposte di modificazione allo statuto formulate dalle autorita' accademiche della predetta Universita';
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato. Dopo l'art. 85 vengono aggiunti i seguenti articoli: Scuola di specializzazione in medicina del lavoro. Art. 86. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in clinica delle malattie del lavoro, con sede presso la clinica medica generale, e con un numero massimo di dodici iscritti fra i tre corsi. Il direttore della clinica medica e' direttore della scuola di specializzazione. Art. 87. - La durata dei suoi corsi e' di anni tre. Art. 88. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti: Anno 1°: 1) fisiologia del lavoro (annuale); 2) fisiopsicotecnica del lavoro (annuale); 3) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale); 4) igiene del lavoro (annuale); 5) semeiologia e ricerche di laboratorio delle malattie del lavoro (annuale). Anno 2°: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale); 2) semeiologia e ricerche di laboratorio delle malattie del lavoro (biennale); 3) radiodiagnostica delle malattie del lavoro (biennela); 4) infortunistica medico-legale e legislazione del lavoro (annuale); 5) infortunistica chirurgica (biennale). Anno 3°: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro; 2) radiodiagnostica delle malattie del lavoro; 3) infortunistica chirurgica. Scuola di specializzazione in urologia. Art. 89. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in urologia con sede presso la clinica; chirurgica e con un numero massimo di dodici inscritti nei tre corsi. Art. 90. - La durata dei suoi corsi e' stabilita in anni tre. Art. 91. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: Anno 1°: 1) anatomia del sistema urinario; 2) fisiologia del sistema urinario; 3) patologia chirurgica e semeiologia del sistema urinario (biennale); 4) anatomia patologica del sistema urinario (biennale). Anno 2°: 1) anatomia patologica del sistema urinario; 2) patologia chirurgica e semeiologia del sistema urinario; 3) tecnica diagnostica, uroscopia e di laboratorio; 4) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa. Anno 3°: 1) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa; 2) tecnica diagnostica uroscopica e di laboratorio; 3) radiologia delle vie urinarie. Scuola di specializzazione in dermosifilopatica. Art. 92. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in dermosifilopatica con sede presso la clinica dermosifilopatica e con un numero massimo di otto inseriti nei due corsi. Art. 93. - La durata dei corsi e' stabilita in due anni. Art. 94. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: Anno 1°: 1) anatomia ed istologia normale della cute e degli organi genitali; 2) fisiologia della cute e degli organi genitali; 3) farmacologia e tecnica terapeutica dermatovenerologica; 4) anatomia patologica della cute e degli organi genitali; 5) clinica delle malattie cutanee e veneree (biennale). Anno 2°: 1) terapia fisica delle malattie cutanee e veneree; 2) tecnica diagnostica e di laboratorio; 3) legislazione sanitaria e medicina legale dermatovenerologica; 4) malattie cutanee tropicali e subtropicali; 5) clinica delle malattie cutanee e venerologiche (biennale). Scuola di specializzazione clinica oculistica. Art. 95. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in oculistica, con sede presso la clinica oculistica. Art. 96. - La durata dei suoi corsi e' di tre anni. Art. 97. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: Anno 1°: 1) anatomia e fisiologia dell'apparato visivo; 2) semeiotica oculare; 3) igiene e profilassi; 4) patologia oculare (biennale). Anno 2°: 1) patologia oculare (biennale); 2) anatomia patologica (annuale); 3) ottica fisiologica; 4) oftalmoscopia; 5) clinica oculare (biennale). Anno 3°: 1) clinica oculare (biennale); 2) tecnica operativa; 3) organo visivo e malattie generali e nervose; 4) infortunistica e medicina legale. Le spese relative al funzionamento delle predette scuole saranno a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Cagliari.
EINAUDI GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 42. - FRASCA
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