LEGGE 1 dicembre 1949, n. 1035
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, per la presentazione al Ministero della marina mercantile delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi d'origine, delle salme dei marittimi mercantili italiani, deceduti per causa di guerra, dopo il 10 giugno 1940 e sepolti nel territorio metropolitano. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 dicembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - CORBELLINI PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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