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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1949, n. 1040

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso alla Amministrazione del tesoro dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto l'art 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 111 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato col regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso al Ministero del tesoro dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e' sostituito dal seguente: "Possono altresi' prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purche' provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma, ai sensi del precedente comma: 1) laurea in giurisprudenza, in scienze matematiche od in matematica, e fisica conseguite in una Universita' della Repubblica; 2) laurea in scienze coloniali; 3) laurea conseguita in una Universita' od in uno degli Istituti superiori indicati nell'art. 92, lettera b)".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 50. - FRASCA