DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1058

Type DPR
Publication 1949-10-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, n. 3510, 31 ottobre 1929, n. 2396, 30 ottobre 1930, n. 1859, 10 ottobre 1931, n. 1371, 27 ottobre 1932, n. 2086, 6 dicembre 1934, n. 2281, 1 ottobre 1936, n. 2474, 20 aprile 1939, n. 1086, 16 marzo 1942, n. 324, 5 settembre 1942, n. 1236, 24 ottobre 1942, n. 1671 e decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche della predetta Universita';

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti anzidetti, e' ulteriormente modificato come appresso.

Dopo l'art. 158 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 159. - La Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria e' annessa all'Istituto di odontoiatria.

Art. 160. - La Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria conferisce il diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 161. - Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due.

Art. 162. - Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte obbligatorie ai fini della frequenza e dell'esame:

a)

anatomia dentale ed orale umana e comparata;

b)

fisiologia e fisiopatologia dentale ed orale;

c)

istologia dentale normale e patologica;

d)

embriologia ed istogenesi;

e)

microbiologia orale;

f)

materia medica odontoiatrica;

g)

storia dell'odontoiatria;

h)

patologia dentale e semiologia;

i)

odontoiatria operativa;

l)

odontotecnica;

m)

protesi dentaria;

n)

profilassi ed igiene dentaria;

o)

medicina orale;

p)

chirurgia dentale ed orale;

q)

ortopedia dento-facciale;

r)

clinica odontoiatrica e protetica;

s)

radiologia dentaria;

t)

medicina legale odontoiatrica;

u)

lezioni complementari circa il rapporto della clinica odontoiatrica con le cliniche generali e speciali.

Art. 163. - Oltre le predette lezioni teoriche sono obbligatorie le seguenti esercitazioni individuali:

a)

odontoiatria conservativa sul blocco e sul fantoccio;

b)

odontoiatria conservativa sul paziente;

c)

odontotecnica;

d)

chirurgia dentale ed orale;

e)

ortopedia dento-facciale;

f)

ambulatorio.

Art. 164. - Tutte le lezioni ed esercitazioni pratiche hanno luogo nell'Istituto clinico di odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita', fatta eccezione di qualche corso e conferenza speciale in altri Istituti.

Art. 165. - Un regolamento interno regola i doveri degli allievi nonche' l'orario delle singole lezioni ed esercitazioni.

Art. 166. - Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite in modo espositivo, dimostrativo, sperimentale, di colloquio o di conferenza a seconda delle opportunita' didattiche.

Art. 167. - Gli esami di profitto saranno sostenuti in due gruppi, uno alla fine del primo anno e l'altro prima dell'esame di diploma.

La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola sara' a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addi' 30 ottobre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 59. - FRASCA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, n. 3510, 31 ottobre 1929, n. 2396, 30 ottobre 1930, n. 1859, 10 ottobre 1931, n. 1371, 27 ottobre 1932, n. 2086, 6 dicembre 1934, n. 2281, 1 ottobre 1936, n. 2474, 20 aprile 1939, n. 1086, 16 marzo 1942, n. 324, 5 settembre 1942, n. 1236, 24 ottobre 1942, n. 1671 e decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche della predetta Universita'; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti anzidetti, e' ulteriormente modificato come appresso. Dopo l'art. 158 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria. Art. 159. - La Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria e' annessa all'Istituto di odontoiatria. Art. 160. - La Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria conferisce il diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria. Art. 161. - Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due. Art. 162. - Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte obbligatorie ai fini della frequenza e dell'esame: a) anatomia dentale ed orale umana e comparata; b) fisiologia e fisiopatologia dentale ed orale; c) istologia dentale normale e patologica; d) embriologia ed istogenesi; e) microbiologia orale; f) materia medica odontoiatrica; g) storia dell'odontoiatria; h) patologia dentale e semiologia; i) odontoiatria operativa; l) odontotecnica; m) protesi dentaria; n) profilassi ed igiene dentaria; o) medicina orale; p) chirurgia dentale ed orale; q) ortopedia dento-facciale; r) clinica odontoiatrica e protetica; s) radiologia dentaria; t) medicina legale odontoiatrica; u) lezioni complementari circa il rapporto della clinica odontoiatrica con le cliniche generali e speciali. Art. 163. - Oltre le predette lezioni teoriche sono obbligatorie le seguenti esercitazioni individuali: a) odontoiatria conservativa sul blocco e sul fantoccio; b) odontoiatria conservativa sul paziente; c) odontotecnica; d) chirurgia dentale ed orale; e) ortopedia dento-facciale; f) ambulatorio. Art. 164. - Tutte le lezioni ed esercitazioni pratiche hanno luogo nell'Istituto clinico di odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita', fatta eccezione di qualche corso e conferenza speciale in altri Istituti. Art. 165. - Un regolamento interno regola i doveri degli allievi nonche' l'orario delle singole lezioni ed esercitazioni. Art. 166. - Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite in modo espositivo, dimostrativo, sperimentale, di colloquio o di conferenza a seconda delle opportunita' didattiche. Art. 167. - Gli esami di profitto saranno sostenuti in due gruppi, uno alla fine del primo anno e l'altro prima dell'esame di diploma. La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola sara' a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Genova.

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 59. - FRASCA

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