DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1949, n. 1060

Type DPR
Publication 1949-12-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro e ad interim per il bilancio; Decreta:

Articolo unico

L'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e' modificato come segue: "L'Amministrazione potra' altresi', nei limiti delle disponibilita' di bilancio: sussidiare asili infantili e scuole elementari per i figli degli operai dei propri stabilimenti; sostenere in localita' saliniere, le spese di culto o contribuirvi in parte; concorrere nelle spese di trasporto che il personale salariato, con rapporto di lavoro continuo delle Manifatture e delle Saline, sia giornalmente obbligato a sostenere per recarsi all'opificio. Detto concorso e' pero' limitato agli opifici e stabilimenti il cui personale dimori in gran maggioranza in Comuni non collegati, con quello in cui ha sede lo stabilimento, da regolare rete tramviaria o ferroviaria ed agli opifici e stabilimenti che trovansi situati in posizione eccessivamente eccentrica rispetto al domicilio della gran maggioranza del personale. La misura del concorso e' stabilita dall'Amministrazione centrale ed e' rapportata alla spesa giornaliera che il salariato e' costretto a sostenere. Essa peraltro non puo' essere corrisposta - per ciascun operaio addetto alle Manifatture e alle Saline per il quale sia stato autorizzato l'impiego dei mezzi di trasporto e per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro - in misura superiore a L. 1,25 e L. 1,50 a chilometro per i percorsi rispettivamente su strada piana e su strada a dislivello. Il concorso alla spesa e' comunque limitato ad un percorso massimo di chilometri sei per le Manifatture e chilometri dieci per le Saline.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 57. - FRASCA

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