DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1949, n. 1092
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689;
Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1139;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I contributi dovuti per l'anno 1949 al "Fondo di solidarieta' sociale" istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono stabiliti nelle seguenti misure: a carico dei datori di lavoro: 3% della retribuzione; a carico dei lavoratori 1,50% della retribuzione; a carico dei datori di lavoro agricoli e rispettivi lavoratori: 1) per ogni giornata di uomo salariato fisso e bracciante: datori di lavoro L. 14,24; lavoratori L. 7,12; 2) per ogni giornata di donna e ragazzo: datori di lavoro L. 7,12; lavoratori L. 3,56.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1950
Atti del Governo registro n. 31, foglio n. 87. - FRASCA
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