DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1949, n. 1133
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il n. 1 dell'art. 4 del regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 6 febbraio 1942, n. 128, concernente nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili, e' sostituito dal seguente: "1. Licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente, con la debita legalizzazione per i candidati al certificato di 1ª, 2ª e 3ª classe (o speciale) di radiotelegrafista; licenza elementare parimenti legalizzata per i candidati al certificato generale o a quello limitato di radiotelefonista. In sostituzione della licenza di scuola media inferiore puo' essere prodotto dai militari in servizio o in congedo, un certificato, vidimato dal Ministero della difesa, comprovante: se appartenenti all'Esercito, di avere conseguito le qualifiche di capo radiotelegrafista di 1ª, 2ª o 3ª classe; se appartenenti alla Marina, di avere superato gli esami del corso di istruzione generale professionale presso una scuola di radiotelegrafisti della Marina; se appartenenti all'Aeronautica, di avere superato gli esami del corso complementare o di perfezionamento per i marconisti presso la Scuola Specialisti dell'aeronautica militare".
Art. 2
L'art. 15 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 e successive modificazioni, approvato con regio decreto 10 luglio 1924, n. 1226 viene modificato come segue: "Il certificato di abilitazione contemplato nell'art. 17 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e' rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni mediante esame sul programma di cui all'allegato A. Il predetto certificato non e' richiesto per i concessionari di sole stazioni riceventi; e' invece obbligatorio pel personale operatore di stazioni trasmittenti di qualsiasi natura, escluse quelle delle navi, e degli aeromobili per i quali occorre essere muniti di certificato internazionale di radiotelegrafista. Il Ministero medesimo rilascia il certificato nazionale per stazioni fisse, senza l'obbligo dell'apposito esame: a) ai sottufficiali dell'Esercito che siano in possesso di una attestazione rilasciata dalla Direzione generale leva sottufficiali e truppa di avere conseguito anteriormente all'anno 1941 la nomina a capo radiotelegrafista. Qualora la nomina sia di data posteriore, gli interessati dovranno essere muniti anche dell'attestazione rilasciata dall'Ispettorato dell'arma del genio, comprovante che essi hanno superato successivamente un esperimento analogo a quello previsto anteriormente al 1941; b) ai sottufficiali della Marina che siano in possesso di una attestazione rilasciata dalla Direzione generale del Corpo equipaggi marittimi, comprovante la frequenza del corso ordinario di radiotelegrafista presso una scuola della Marina militare e il favorevole esito dei relativi esami; c) ai sottufficiali dell'Aeronautica che siano in possesso di una attestazione rilasciata dalla Direzione generale del personale militare comprovante la frequenza al corso normale ed il favorevole esito dei relativi esami. Le attestazioni previste dalle lettere a), b), c) devono essere conservate agli atti del Ministero delle poste e telecomunicazioni quale documento probatorio a giustificazione del rilascio del certificato nazionale per stazioni fisse". Per lo svolgimento degli esami, il funzionamento della Commissione esaminatrice e i documenti prescritti per essere ammessi agli esami stessi valgono le norme di cui al regio decreto 17 luglio 1942, n. 1013, tranne che per il titolo di studio per cui e' richiesta la licenza elementare o titolo equipollente.
Art. 3
I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dimessi dal servizio, in applicazione delle vigenti disposizioni sullo sfollamento dei quadri, prima dell'andata in vigore del presente decreto, i quali non abbiano conseguito le qualifiche o frequentato i corsi di cui all'art. 4 del regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, quale risulta modificato dal precedente art. 1, potranno, in sostituzione del prescritto titolo di studio, produrre un certificato, rilasciato dal Ministero della difesa, comprovante che il mancato conseguimento delle predette qualifiche o la mancata frequenza dei cennati corsi sono stati determinati dalla sospensione dei relativi corsi durante il periodo bellico e che, inoltre, l'aspirante ha acquistato la preparazione corrispondente a quella inerente alle qualifiche di capo radiotelegrafista di 1ª, 2ª o 3ª classe per l'Esercito od a quella di licenziati dei corsi stessi per la Marina e per l'Aeronautica.
EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1950
Atti dei Governo, registro n. 31, foglio n. 132. - FRASCA
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