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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1949, n. 1136

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e i Paesi Bassi, il 4 dicembre 1948: a) Accordo relativo all'arruolamento di operai italiani adibiti ai lavori nelle miniere neerlandesi. b) Annesso all'Accordo relativo all'arruolamento di operai italiani adibiti ai lavori nelle miniere neerlandesi. c) Accordo speciale concernente le assicurazioni contro le conseguenze di malattia e di tubercolosi per i membri di famiglia in Italia, degli operai impiegati nella miniere neerlandesi. d) Scambi di Note.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale od ha effetto dal 4 dicembre 1948, conformemente a quanto stabilito all'art. 14 dell'Accordo.

EINAUDI DE GASPERI - SFORZA PELLA - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 febbraio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 122. - FRASCA

Arrangement

Arrangement entre l'Italie et les Pays-Bas relatif a' l'engagement d'ouvriers italiens pour le travail de fond dans les mines neerlandaises. Parte di provvedimento in formato grafico