DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1949, n. 1142

Type DPR
Publication 1949-12-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1941, n. 408;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

E' approvato l'unito Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla

Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1950

Atti del Governo,

registro n. 31, foglio n. 139. - FRASCA

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 1

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano Art. 1. Organi esecutivi Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle province che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 2

Art. 2. Organi consuntivi Nei casi e con modalita' indicati nel presente regolamento l'Amministrazione del cantato e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto con le Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale, costituite a norma della [legge 8 marzo 1943, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153), e successive modificazioni.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 3

Art. 3. Accertamento degli immobili Le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell'accertare l'ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale e' definita dalla [legge 8 aprile 1948, n. 514](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-04-08;514) delle unita' immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonche' i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprieta', di condominio e di quelle che sulle unita' stesse hanno diritti reali di godimento.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 4

Art. 4. Operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano Le operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano sono in particolare le seguenti: qualificazione; classificazione; formazione delle tariffe; accertamento; classamento; pubblicazione attivazione.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 5

Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DAL 23 MARZO 1998, N. 138))

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 6

Art. 6. Categorie La qualificazione consiste nel, distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unita' immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente e differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unita' immobiliari stesse. La denominazione delle categorie e' uniforme nelle diverse zone censurie

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 7

Art. 7. Classi La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacita' di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all'unita' di consistenza computata secondo le norme dell'art. 45 e seguenti. Determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa si procede al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unita', tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unita' immobiliari che vi debbono essere comprese.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 8

Art. 8. Accertamento di immobili a destinazione speciale o pariticolare Tra classificazione non si esegue, nei riguardi delle categorie comprendenti unita' immobiliari costituite da opufici ed in genere dai fabbricati previsti nell'[art. 28, della legge 8 giugno 1936;, n. 1231](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1936-06-08;1231~art28), costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili una destinazione estranea alle esigenza suddette senza radicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unita' immobiliari che, per la singolarita' delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di non violazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 9

Art. 9. Quadro di qulificazione e classificazione Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi II) cui ciascuna categoria e' stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione dalle unita' immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe. Tale quadro dall'Ufficio tecnico erariale e' inviato per l'esame alla Commissione censuaria comunale. La Commissione censuraria comunale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione redige processo verbale per fare constatare il proprio accordo con l'Ufficio tecnico erariale ovvero per far constatare i punti sui quali esistono dissensisi e le ragioni di questi. Del proprio accordo la Commissione censuaria, comunale di comunicazione all'Ufficio tecnico erario le entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. In caso contrario il processo verbale viene redatto in triplice esemplare di cui uno deve essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale, ed un altro alla Commissione censuaria provinciale entro il termine suddetto. La comunicazione del processo verbale prescritto nel precedente comma vale come presentazione di ricorso.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 10

Art. 10. Decisione della Commissione censuaria provinciale Nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente articolo la Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine assegnato alla Commissione censuaria comunale pronuncia la sua decisione in ordine ai punti controversi. La decisione della Commissione censuaria provinciale deve essere comunicata all'Ufficio tecnico centrale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta, giorni dalla data della decisione stessa. Qualora la decisione non venga pronunciata nel termine stabilito, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti, rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a presentare il ricorso direttamente alla Commissione censuaria centrale. La Commissione censuaria centrale entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, pronuncia in via definitiva la sua decisione in ordine al punti controversi, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 11

Art. 11. Verbale della, Commissione censuaria, provinciale Qualora entro il termine di trenta giorni, indicato nell'art. 9, la Commissione censuaria comunale non si sia espressa in ordine all'approvazione del quadro delle categorie e classi, l'Ufficio tecnico erariale ritira gli atti rilasciandone ricevuta e li trasmette alla Commissione censuaria provinciale. La Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine fissato per la Commissione censuaria comunale, sostituendosi a questa, redige processo verbale in tre esemplari per fare constatare dell'accordo esistente tra essa e l'Ufficio tecnico erariale, ovvero dei punti sui quali esistono dissensi, le ragioni di questi ed esprime la propria decisione in merito. Un esemplare del verbale viene trasmesso all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 12

Art. 12. Ricorso alla Commissione censuaria centrale Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facolta' di ricorrere, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione, alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva, nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 13

Art. 13. Revisione dei quadri di categorie e classi L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere il quadro delle categorie e classi in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nell'accertamento dello stato delle unita' immobiliari. I nuovi quadri delle categorie e classi sono soggetti all'approvazione delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 9 e seguenti.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 14

Art. 14. Definizione e determinazione delle tariffe La tariffa, esprime la rendita catastale per unita' di consistenza computata secondo le norme contenute nel presente regolamento. Le tariffe sono determinate con riferimento ai prezzi medi correnti nel periodo censuario fissato per legge. Gli elementi per la determinazione delle tariffe si desumono con riferimento per ciascuna classe ad unita' immobiliari, le quali non abbiano speciali caratteristiche che possano elevare od attenuare la misura del reddito rispetto a quella ordinaria, per la rispettiva, classe. Non devono essere presi in considerazione i redditi occasionali dipendenti da situazioni particolari del Proprietario o del locatario.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 15

Art. 15. Del reddito lordo Il reddito lordo e' rappresentato dal canone annuo di fitto, ordinariamente ritraibile dall'unita' immobiliare, calcolato ai termine di ciascun anno. Tuttavia quando le spese non relative al capitale fondiario non gravano per intero sul locatario senza altri oneri a carico di esso, al canone di fitto devono apportarsi le aggiunte o le detrazioni necessarie per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo relativo al capitale fondiario.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 16

Art. 16. Aggiunte al canone di fitto Fra le aggiunte da, apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentarne il reddito lordo annuo del capitale fondiario, sono compresi: a) l'interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal locatario senza decorrenza di interessi a suo favore; b) le spese di manutenzione ordinaria che, oltre quelle previste dall'[art. 1609 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1609), siano, per patto contrattuale o per consuetudine;- locale, attribuite al locatario, nonche' le quote corrispondenti al costo dei miglioramenti facenti carico, per particolari condizioni contrattuali, allo stesso locatario; c) gli altri speciali oneri eventualmente assunti dal locatario e la rimunerazione di prestazioni che il locatario fornisca per convenzione al proprietario.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 17

Art. 17. Detrazioni al canone di fitto Fra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario sono comprese: a) le spese sostenute dal proprietario per fornitura di acqua potabile, per il servizio di portineria, per l'illuminazione delle scale e dell'androne e simili, per il funzionamento dell'ascensore, per la fornitura di riscaldamento ed acqua calda e simili, quando esse non vengano rimborsate dal locatario; b) le spese di manutenzione previste dall'[art. 1609 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1609) quando per accordo tra le parti siano poste a carico del proprietario; c) il corrispettivo dell'uso di mobili od arredi di cui il proprietario abbia, eventualmente fornito l'immobile; d) la somma compresa nel fitto a titolo di rimborso di spese sostenute dal proprietario per adattare l'unita' immobiliare a particolari esigenze del locatario.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 18

Art. 18. Misura delle detrazioni o delle aggiunte Le aggiunte o le detrazioni per le spese indicate nei precedenti articoli 16 e 17 si determinano nella misura nella quale esse vengono ordinariamente sostenute dal proprietario o dal locatario per le unita' immobiliari urbane di quella categoria o classe.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 19

Art. 19. Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo Per la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte le spese e perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative all'imposta, fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie, nonche' a decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 20

Art. 20. Spese e perdite eventuali Le spese e perdite eventuali indicate nell'articolo precedente sono quelle che si riferiscono: a) all'amministrazione, alla manutenzione ed alla conservazione del capitale fondiario; b) agli fitti ed alle rate di fitto dovute e non pagate.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 21

Art. 21. Spese di amministrazione Le spese di amministrazione si determinano sulla base della relativa contabilita' nel caso in cui la gestione dell'immobile sia affidato dal proprietario a terzi. Nell'ipotesi di gestione da parte del proprietario tali spese si calcolano preventivamente, con riferimento agli immobili della stessa categoria e classe la cui gestione sia affidata a terzi.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 22

Art. 22. Spese di manutenzione Le spese di manutenzione sono quelle ordinariamente sostenute dal proprietario per conservare l'unita' immobiliare nello stato nel quale normalmente si trovano quelle della categoria e classe.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 23

Art. 23. Spese di conservazione Le spese di conservazione sono quelle relative alla quota di assicurazione ed alla quota di perpetuita' del capitale fondiario. La quota di assicurazione si determina sulla base dei contratti localmente in uso con le societa' di assicurazione e si detrae anche quando l'assicurazione non risulti stipulata per tutte le unita' immobiliari della categoria e classe o per parte di esse. La quota di perpetuita' si determina sulla base del costo medio di ricostruzione per i fabbricati compresi nella categoria e classe, diminuita del valore di materiali residui e del prevedibile periodo di vita economica del fabbricato.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 24

Art. 24. Perdita per sfitti La perdita relativa agli sfitti si determina tenendo presente l'ordinario periodo di tempo intercorrente fra locazioni successive, nonche' la periodicita' e la durata dello sfitto necessario per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria. Non si tiene conto dello sfitto avente ordinario carattere periodico come quello che puo' verificarsi per ville, case di villeggiatura e simili, ragguagliandosi, in tal caso, il reddito fondiario annuo lordo alla accumulazione annua dei redditi realizzati nei periodi di effettiva utilizzazione. Non si tiene neppure conto degli sfitti derivanti da cause eccezionali ed, in particolare, di quelli che danno diritto ai rimborso dell'imposta secondo l'[art. 9 della legge 11 luglio 1889, n. 6214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6214~art9) (serie 3ª) e successive modificazioni.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 25

Art. 25. Perdita per fitti non corrisposti Le rate di fitto dovute e non pagate si accertano con riferimento al periodo censuario fissato per legge. Esse non si considerano come perdite quando il loro mancato pagamento sia dipeso da avvenimenti eccezionali.

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano- art. 26

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