DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1167
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527, 15 aprile 1942, n. 424, 5 settembre 1942, n. 1235, 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423, e con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche della Universita' predetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti succitati, e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 19. - Nel penultimo comma, sostituire le parole "alla fine del triennio" con "alla fine di ogni anno".
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere: "Storia, della musica";
"Filologia, bizantina";
"Biblioteconomia e bibliografia";
"Storia dell'arte mussulmana e copta".
Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere: "Storia della filosofia medioevale".
Art. 37. - Aggiungere il seguente nuovo articolo col conseguente spostamento della numerazione degli arti coli successivi.
"Gli insegnamenti di letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, filologia romanza, storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale che, a norma delle vigenti disposizioni, siano stati seguiti per un biennio, importano ognuno un esame alla, fine di ciascun anno di corso".
Art. 60. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di "analisi matematica", di "geometria" e di "disegno" comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. L'insegnamento di "fisica sperimentale" comporta un esame teorico e due pratici".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addi' 30 ottobre 1949
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1950 Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 51. - FRASCA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527, 15 aprile 1942, n. 424, 5 settembre 1942, n. 1235, 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423, e con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche della Universita' predetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti succitati, e' cosi' ulteriormente modificato: Art. 19. - Nel penultimo comma, sostituire le parole "alla fine del triennio" con "alla fine di ogni anno". Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere: "Storia, della musica"; "Filologia, bizantina"; "Biblioteconomia e bibliografia"; "Storia dell'arte mussulmana e copta". Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere: "Storia della filosofia medioevale". Art. 37. - Aggiungere il seguente nuovo articolo col conseguente spostamento della numerazione degli arti coli successivi. "Gli insegnamenti di letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, filologia romanza, storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale che, a norma delle vigenti disposizioni, siano stati seguiti per un biennio, importano ognuno un esame alla, fine di ciascun anno di corso". Art. 60. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di "analisi matematica", di "geometria" e di "disegno" comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. L'insegnamento di "fisica sperimentale" comporta un esame teorico e due pratici".
EINAUDI GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 51. - FRASCA