DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 1174

Type DPR
Publication 1949-10-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 agosto 1948, n. 1108;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per le poste e le telecomunicazioni e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli scambi di Note circa le merci assistenziali ed i pacchi dono, effettuati in Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 26 novembre 1948.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente quanto stabilito dagli scambi di Note medesimi.

EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - BERTONE - VANONI - PELLA - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1950

Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 88. - FRASCA

Scambi di note

Scambi di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America circa le merci assistenziali ed i pacchi dono Parte di provvedimento in formato grafico 44/7350/605 Roma, 26 novembre 1948 Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla nota di V. E. n. 2131 del 26 novembre 1948 con la quale Ella ha voluto comunicarmi quanto segue: "Ho l'onore di riferirmi al paragrafo 2 dell'Art. 6, e al paragrafo 5 dell'Art. 4 dell'Accordo di Cooperazione Economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmato in Roma il 28 giugno 1948. In conformita' alle disposizioni di cui ai suddetti paragrafi e sulla base degli scambi di vedute fra il Ministero degli Affari Esteri e la Delegazione della Cooperazione Economica, Europea da una parte e l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America e la Missione dell'Amministrazione per la Cooperazione Economica in Roma dall'altra, resta inteso quanto segue: 1) Il Governo italiano, in conformita' al paragrafo 2 dell'Art. 6, ammettera' in franchigia doganale: a) Le merci assistenziali donate a o acquistate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi non aventi scopo di lucro e qualificate dalle norme dell'E.C.A. Tali merci saranno consegnate, per essere distribuite secondo le intenzioni delle organizzazioni stesse, all'E.N.D.S.I. (Ente Nazionale Distribuzione Soccorsi in Italia) organismo creato, allo scopo di distribuire i soccorsi, con il D. L. L. del 28 settembre 1944, n. 320, pubblicato sul n. 62 della Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1944. Per merci assistenziali debbono intendersi merci o prodotti dei quali possa giustificarsi un fine di assistenza con l'esclusione quindi dei prodotti voluttuari. b) I pacchi tipo assistenziali forniti dalla C.A.R.E. (Cooperativa per gli invii americani in Europa) o da simili organizzazioni che sono eventualmente riconosciute di comune accordo. c) Pacchi doni che portino l'etichetta "U.S.A. Gift Parcel" (Pacco postale dono U.S.A.) spediti per posta da persone singole negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti insulari, a persone singole residenti in Italia. confezionati secondo le vigenti norme postali internazionali. Il peso lordo di ogni pacco non deve superare i 10 Kg., ed il contenuto deve essere limitato: a generi alimentari, ma con non piu' di Kg. 2 di caffe' e Kg. 3 di zucchero; a vestiario e materiale per vestiario; a calzature, accessori di calzature e parti di calzature; ed a medicinali e prodotti igienici; in quantita' tali che sia chiaro che l'uso e' limitato al destinatario e famiglia. (Sono esclusi gli alcaloidi, gli stupefacenti e la saccarina). Ciascun destinatario italiano non potra' ricevere mensilmente piu' di un pacco. d) Pacchi dono che portino l'etichetta "U.S.A. Gift Package" (Pacco dono U.S.A.) spediti in diverso modo che per posta da persone singole, societa', compagnie e associazioni negli Stati Uniti, suoi territori o possedimenti insulari, a persone residenti in Italia a condizione che siano osservate le limitazioni in numero, peso, contenuto e ogni altra indicata nel paragrafo c) di cui sopra, e purche' l'E.N.D.S.I. sia designata come Ente ricevente e di distribuzione. 2) Per quanto riguarda le spese di trasporto in Italia di cui al paragrafo 5 dell'Art. 4 dell'Accordo per la Cooperazione Economica resta inteso che: a) Le merci assistenziali, i pacchi tipo e gli altri pacchi assistenziali ammessi in franchigia, doganale come dal paragrafo 1, punti a), b) e c) sopra, indicati, saranno ricevuti, immagazzinati, trasportati e distribuiti a cura, dell'E.N.D.S.I., senza alcuni onere per il donatore, il destinatario o l'Ente assistenziale. Tutti gli oneri per tali servizi saranno sostenuti dall'E.N.D.S.I. con fondi messi a disposizione dal Governo italiano e non dal fondo speciale. b) Per quanto riguarda i pacchi dono di cui al paragrafo 1 c) sopra indicato, l'Amministrazione postale italiana stabilira' i diritti postali per il trasporto in Italia ai tassi previsti dagli Accordi postali internazionali. L'Amministrazione delle Poste italiane sara' rimborsata, dell'importo di tali diritti postali sul "Fondo speciale" (Fondo lire). 3) Il Governo italiano, nel rimborsare l'Amministrazione italiana delle Poste dei suoi diritti postali come dal paragrafo 2 b) sul conto speciale, presentera' mensilmente alla Missione E.C.A. in duplice copia (di cui una per il Controllore dell'E.C.A. a Washington) un resoconto degli importi rimborsati in una forma concordata tra il Governo italiano e la Missione E.C.A. Rimane inteso che ognuno di tali resoconti precisera' il peso totale trasportato ed i relativi diritti postali. Ove si renda necessaria una qualsiasi rettifica, per quanto riguarda l'ammontare di tali rimborsi, in base alle risultanze contabili dell'E.C.A., si procedera' prontamente a tali rettifiche. 4) Per cio' che concerne la franchigia doganale, i termini della presente Nota avranno immediato effetto. Per cio' che concerne il rimborso delle spese postali per i pacchi dono le disposizioni della presente Nota andranno in vigore non appena il Governo italiano riceva notizia dal Governo degli Stati Uniti che le tariffe postali sono state ridotte e che pertanto l'importo dei diritti postali potra' essere pagato sul "Fondo speciale". Tuttavia per quanto riguarda le disposizioni di cui al paragrafo 2 a) sopra indicato, i termini della presente Nota avranno effetto retroattivo a datare dal 1 luglio 1948. Se quanto precede e in armonia con l'intendimento del Governo italiano gradirei che V. E. volesse darmene comunicazione. Le due Note cosi' scambiate costituiranno un accordo in materia fra i nostri due Governi". Ho l'onore di comunicarle che il Governo italiano concorda su quanto precede e che il presente scambio di Note costituisce un accordo fra i nostri due Governi. Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione. SFORZA S. E. James Clement DUNN Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA N. 44/7351/606 Roma, 26 novembre 1948 Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Nota di V. E. n. 2132 del 26 novembre 1948, con la quale Ella ha voluto comunicarmi quanto segue: "Ho l'onore di riferirmi alla Nota di V. E. n. 44/ 7350/605 del 26 novembre 1948 relativa alla franchigia doganale e al trasporto interno di alcune forniture di generi di assistenza, pacchi assistenziali e pacchi dono. E' intendimento del mio Governo che niente della Nota suddetta verra' a modificare l'attuale stato delle relazioni tra le Organizzazioni assistenziali volontarie degli Stati Uniti e l'A.A.I. (Amministrazione per gli Aiuti Internazionali), Organismo creato in base al Decreto Legislativo n. 5 del 4 gennaio 1946, Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 1946, e Decreto Legislativo n. 1006 del 19 settembre 1947, Gazzetta Ufficiale n. 229 del 6 ottobre 1947". Ho l'onore di comunicarle che il Governo italiano e d'accordo su quanto precede. Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione. SFORZA S. E. James Clement DUNN Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA Parte di provvedimento in formato grafico

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