DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 1175
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo sugli acconti che il comune di Gorizia paghera' alla Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per l'acqua fornita dalle sorgenti e dagli impianti idrici di Fontefredda e Moncorona situati in territorio jugoslavo, concluso ad Udine, fra l'Italia e la Jugoslavia il 3 febbraio 1949.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 3 febbraio 1949.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 98. - FRASCA
Accordo
Accordo sugli acconti che il comune di Gorizia paghera' alla R. F. P. Jugoslava per l'acqua fornita dalle sorgenti e dagli impianti idrici di Fontefredda e Moncorona situati in territorio jugoslavo, fino alla conclusione dell'Accordo previsto dall'allegato V del Trattato di pace con l'Italia. Nelle trattative condotte ad Udine dal 17 gennaio 1949 sino alla firma di questo Accordo, tra i Rappresentanti del Governo della Repubblica italiana e del Governo della R. F. P. Jugoslava per concludere l'Accordo per la fornitura dell'acqua, al comune di Gorizia e dintorni ai sensi dell'alleg. V del Trattato di Pace con l'Italia, non e' stato possibile raggiungere un accordo sul prezzo dell'acqua come pure sono rimaste insolute altre questioni fondamentali che tale accordo avrebbe dovuto definire. I Rappresentanti dei due Governi si sono, per intanto, accordati sui seguenti punti: 1. Fino alla stipulazione dell'Accordo previsto all'Alleg. V del Trattato di Pace con l'Italia, il comune di Gorizia, paghera' alla R. F. P. Jugoslava per la fornitura dell'acqua, senza pregiudizio sulla determinazione del prezzo definitivo, acconti in lire italiane nella misura qui appresso indicata. Questi acconti non si riferiscono alla quantita' d'acqua restituita dal comune di Gorizia attraverso la sua rete di distribuzione, ai territori passati alla R. F. P. Jugoslava, (Rafut, Valdirose, San Pietro). 2. L'ammontare degli acconti di cui al punto 1) e' stato stabilito come segue: a) per il periodo dal 16 settembre 1947 (data in cui gli acquedotti di Fontefredda e Moncorona sono passati alla R. F. P. Jugoslava) sino al 28 aprile 1948 (data in cui ha avuto inizio la fornitura dell'energia elettrica necessaria per il sollevamento dell'acqua, da parte della R. F, P. Jugoslava), il comune di Gorizia, paghera', per l'acqua ricevuta in tale periodo, un acconto globale di lire italiane 4.200.000 (quattro milioni duecentomila); b) per il periodo dal 29 aprile 1948 al 31 dicembre 1948, il comune di Gorizia paghera' un acconto mensile di lire italiane 1.425.000 (un milione quattrocentoventicinquemila), con un importo globale, per il periodo stesso, di lire italiane 11.400.000 (undici milioni quattrocentomila); c) per il periodo dal 1 gennaio 1949 fino alla conclusione dell'Accordo previsto dall'alleg. V del Trattato di Pace con l'Italia, il comune di Gorizia paghera', ciascun mese, un acconto globale di lire italiane 1.425.000 (un milione quattrocentoventicinquemila). Ai sensi di quanto disposto al capoverso 2) dell'alleg. V del Trattato di Pace con l'Italia, il quantitativo di acqua da fornire mensilmente continuera' ad essere quello che e' stato finora abitualmente erogato; d) dagli acconti di cui alle lettere a) e b) saranno detratte le somme che l'Azienda jugoslava degli acquedotti di Fontefredda deve alle Aziende municipalizzate di Gorizia per materiale ad essa finora fornito per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti. Le due Aziende definiranno concordemente l'ammontare di dette somme in base alla presentazione e verifica delle relative fatture, entro dieci giorni dalla firma del presente Accordo. Analogamente, dall'acconto mensile di cui alla lettera c), verranno detratte le somme dovute per eventuali future forniture di materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti. 3. Il pagamento degli acconti predetti sara' effettuato come segue: a) il comune di Gorizia versera' le somme dovute in base al punto 2-a) e 2-b), detratti gli importi di cui al punto 2-d) primo capoverso, alla Banca d'Italia - filiale di Gorizia -, la quale provvedera' al loro trasferimento a favore della Banca Popolare della R. F. P. Jugoslava secondo le modalita' previste dagli accordi di pagamenti tra la Repubblica italiana e la R. F. P. Jugoslava. Il versamento sara' effettuato entro quindici giorni dalla firma del presente Accordo; b) con le stesse modalita', il comune di Gorizia versera' le somme di cui al punto 2-c), detratte quelle eventuali di cui al punto 2-d) secondo capoverso. Il versamento sara' effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce l'acconto. 4. La quantita' di acqua fornita al comune di Gorizia e dintorni verra' misurata, fino a che non saranno installati i contatori in territorio jugoslavo, ai contatori posti al Castello di Gorizia e sulle condutture di Valdirose (Casarossa), Rafut, San Pietro e San Daniele in territorio italiano. La lettura di detti contatori sara' effettuata in contradditorio dai rappresentanti delle Aziende municipalizzate di Gorizia e dell'Azienda jugoslava dell'acquedotto. Le due Delegazioni hanno concordato di proporre ai loro Governi che i rispettivi Rappresentanti tornino ad incontrarsi quanto prima possibile per la conclusione dell'Accordo previsto dall'art. V del Trattato di Pace con l'Italia. Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto della sua firma e sara' valido fino alla conclusione dell'Accordo di cui all'alleg. V del Trattato di Pace con l'Italia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1949. Fatto a Udine, il tre febbraio millenovecentoquarantanove, in duplice esemplare, su tre facciate, nelle lingue italiana e slovena, ambedue i testi facenti piena fede. Per il Governo Jugoslavo OCOKOLJIC NJEGOSLAV Per il Governo italiano F. CANCELLARIO D'ALENA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
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