DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1949, n. 1188
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi firmati a Roma, fra l'Italia e l'Austria il 18 marzo e 19 maggio 1949: a) Accordo per lo scambio di mercanzie; b) Protocollo di firma; c) Protocollo annesso; d) Scambio di Note.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 19 maggio 1949 conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 dell'Accordo per lo scambio di mercanzie.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - BERTONE
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 54. - FRASCA
Accord
Accord sur l'echange des marchandises entre le Gouvernement Italien et le Gouvernement Federal d'Autriche. Parte di provvedimento in formato grafico
Liste
LISTE A Parte di provvedimento in formato grafico LISTE B Parte di provvedimento in formato grafico
Protocle
Protocole de signature Parte di provvedimento in formato grafico
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