LEGGE 5 gennaio 1950, n. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della legge 1 agosto 1949, n. 453, sono prorogate per ogni effetto al 30 giugno 1950.
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