DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950, n. 17
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, costituisce una gestione speciale autonoma amministrata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo le norme contenute nel presente decreto.
Art. 2
Il "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" e' formato: a) dalle attivita' comunque pertinenti al "Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani" di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, comprese quelle residuate dalle gestioni del "Fondo per l'addestramento dei lavoratori dell'industria" di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, e del "Fondo nazionale per l'addestramento professionale", costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1 marzo 1943 tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia; b) dal contributo annuo a carico dello Stato a norma della lettera b) dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264; c) da contributi straordinari, da stabilire con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, a carico delle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione a norma della lettera a) dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264; d) da contribuzioni ed erogazioni di qualsiasi specie eventualmente effettuate da privati, enti, associazioni e amministrazioni di qualsiasi natura; e) da recuperi sui finanziamenti concessi e da altre eventuali entrate.
Art. 3
Sono a carico del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori": a) le spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati di cui all'art. 46 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264; b) le spese relative alla corresponsione dell'integrazione salariale per la quota parte da porre a carico del "Fondo" ai sensi dell'art. 56 della legge 29 aprile 1949, n. 264, agli operai che partecipano ai corsi aziendali di qualificazione promossi ai sensi dell'art. 53 e seguenti della legge citata; c) le spese relative a rimborso in favore delle piccole aziende e delle botteghe artigiane dei contributi da esse dovuti al "Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali" ed al "Fondo di solidarieta' sociale", nei limiti e secondo le modalita' di cui all'art. 57 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264; d) le spese relative alla istituzione ed al funzionamento dei cantieri scuola per disoccupati, per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento e di sistemazione montana, promossi ai sensi dell'art. 59 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264; e) le spese relative alla istituzione ed al funzionamento dei cantieri-scuola di costruzione di opere di pubblica utilita' per i disoccupati, promossi ai sensi dell'art. 59 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264; f) le spese per l'eventuale preparazione degli istruttori dei corsi, di cui alle lettere a), d), e); g) le spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati, nonche' quelle di segreteria, di cui all'art. 1 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264; h) le spese relative all'amministrazione e gestione del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" nonche' le altre eventuali, comunque connesse al conseguimento degli scopi previsti dal titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Art. 4
Le attivita' liquide del "Fondo" sono versate in apposito conto corrente fruttifero costituito presso la Cassa depositi e prestiti, intestato al "Fondo" medesimo. Il funzionamento del conto corrente, di cui al comma precedente, e' regolato dalle norme contenute negli articoli 232 a 244 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058. I prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti sono eseguiti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale mediante emissione di ordini di pagamento, numerati progressivamente, a favore di terzi od anche, ove ricorrano motivi eccezionali sui quali dovra' pronunciarsi il Collegio dei revisori di cui all'art. 7 del presente decreto, a proprio favore. In tale caso gli ordini di pagamento debbono essere controfirmati dal presidente del predetto Collegio. Gli effetti pubblici, in cui sono e potranno essere investite le attivita' del "Fondo", sono tenuti in deposito presso la Tesoreria centrale a norma dell'art. 233 del decreto luogotenenziale citato. Le rendite degli effetti pubblici di cui sopra sono versate nel conto corrente entro cinque giorni da quello della loro scadenza.
Art. 5
L'anno finanziario comincia col 1 luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale approva con proprio decreto, entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio di previsione del "Fondo". In detto bilancio deve essere considerato l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti. Analogamente, con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede ad apportare le variazioni che si rendano necessarie al bilancio di previsione di cui al secondo comma. Il rendiconto concernente la gestione del "Fondo" e' approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il rendiconto di cui al precedente comma ed il bilancio di previsione di cui al secondo comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene provveduto alla formazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio del "Fondo". L'inventario sara' tenuto al corrente con le variazioni annuali di consistenza.
Art. 6
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita - occorrendo a mezzo di ispezioni - il controllo sulla gestione tecnica e finanziaria dei corsi e dei cantieri-scuola accertando, fra l'altro, che le voci di spesa siano contenute nei limiti dei piani approvati preventivamente dal Ministero medesimo.
Art. 7
Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del "Fondo" sono esercitate da apposito Collegio di revisori costituito da un magistrato della Corte dei conti - presidente -, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - membri -, designati dalle rispettive amministrazioni. Per ognuno dei suddetti componenti puo' essere designato un membro supplente. I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute nel presente decreto e negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili. La Ragioneria centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' effettuare ispezioni per accertare la regolarita' della gestione.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 111. - FRASCA
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