LEGGE 19 gennaio 1950, n. 24
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
null
"L'abilitazione alla libera docenza non e' soggetta a revisione: a) nei confronti di coloro che, nell'ordine delle graduatorie formulate dalle Commissioni, risultarono compresi nel numero chiuso stabilito, per ciascuna disciplina, dalle ordinanze ministeriali; b) nei confronti di coloro che, pur non essendo stati compresi in detto numero chiuso, furono sottoposti alle prove didattiche o sperimentali e queste superarono, o vennero dalle Commissioni giudicatrici dispensati dalle prove didattiche o sperimentali, ai sensi dell'art. 118, lettera b), del testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; c) nei confronti di coloro che siano stati dichiarati maturi in concorsi a cattedra universitaria della stessa materia per la quale venne conferita la abilitazione alla libera docenza o di materie affini. "Nulla e' innovato per quanto attiene alla revisione delle abilitazioni di cui alla prima parte della lettera b) dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238". Art. 4. - E' sostituito dal seguente: "Nel pronunciarsi in merito alle abilitazioni di cui al precedente articolo, il Consiglio superiore, quando non proponga la conferma dell'abilitazione o l'annullamento di essa, delibera il rinvio del docente alle Commissioni giudicatrici in funzione, per la materia oggetto dell'abilitazione o per materia affine, al momento in cui si dovra' procedere al riesame".
EINAUDI DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)