DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1950, n. 33
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:
Art. 1
La lettera e) dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835, che sostituisce l'art. 4 del regio decreto del 22 aprile 1932, n. 608, e' modificata come segue: e) francese e inglese.
Art. 2
Il quarto comma dell'art. 2 del sopracitato decreto del Capo provvisorio dello Stato, che sostituisce l'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1932, n. 608, e' sostituito dai seguenti: "In aggiunta alle lingue francese e inglese il concorrente puo' chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale o soltanto orale per le seguenti altre lingue: tedesca, russa, spagnola e araba, nonche' alla sola prova orale di qualsiasi altra lingua. Quando il voto riportato dal concorrente alla prova orale raggiunga la sufficienza, la Commissione esaminatrice puo', per l'insieme delle prove facoltative scritte e orali, aggiungere a tale voto, espresso in ottantesimi, 8 punti complessivi cosi' ripartibili: a) per le lingue tedesca, russa, spagnola e araba, potranno essere aggiunti al voto ottenuto nella prova orale non piu' di due punti per ciascuna lingua, qualora il concorrente abbia sostenuto la relativa prova scritta raggiungendo la sufficienza, e non piu' di un punto per ciascuna lingua, qualora il candidato non abbia sostenuto la relativa prova scritta o non vi abbia raggiunto la sufficienza; b) per le lingue non previste dal comma precedente potranno essere aggiunti al voto ottenuto alla prova orale non piu' di 0,50 punti per ciascuna lingua".
Art. 3
Il candidato deve indicare nella domanda di ammissione al concorso le lingue estere nelle quali intende sostenere l'esame facoltativo scritto e orale o soltanto orale.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti 25 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 140. - FRASCA
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