DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1950, n. 52
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, n. 1422;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
A decorrere dall'11 marzo 1950 il diritto fisso dovuto all'Erario sopra ogni pietrina focaia e' stabilito nella seguente misura: Tipo A - Pietrine focaie cilindriche di mm. 2,8 di diametro per mm. 5 di lunghezza.... L. 25 Tipo B - Pietrine focaie prismatiche piccole delle dimensioni di mm. 2x3x5......... " 30 Tipo C - Pietrine focaie prismatiche grandi delle dimensioni di mm. 3 x 4 x 45,5.. " 230
Art. 2
Il prezzo di vendita al pubblico delle suddette pietrine e' stabilito come segue: per ogni pietrina del tipo A...... L. 30 " " " " " B...... " 35 " " " " " C...... " 250
EINAUDI DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 27. - FRASCA
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