LEGGE 23 febbraio 1950, n. 55
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato il prelievo dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, di lire 70 miliardi, da utilizzarsi, nell'esercizio 1948-49, a copertura del corrispondente stanziamento inscritto nel bilancio per il detto esercizio per le spese di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877.
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