LEGGE 20 febbraio 1950, n. 64
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sui lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di sei giorni, sono corrisposte a partire dal settimo giorno, per i casi che avverranno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di quelle fissate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, che reca modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura: per gli uomini di età superiore a 16 anni. . . . . . . . . . . L 250 per le donne di età superiore a 16 anni . . . . . . . . . . . .L.165 per i ragazzi di ambo i sessi dal età non superiore a 16 anni. L. 85 Salvo quanto è disposto nel comma precedente, nulla è innovato, per quanto riguarda le indennità giornaliere, alle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive modificazioni. Per i casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali l'inabilità temporanea sussiste ancora a tale data, le indennità saranno corrisposte nella misura suindicata a decorrere dalla data stessa.
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