LEGGE 13 marzo 1950, n. 114
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall'art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.
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