DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1950, n. 117
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1915, n. 49;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti; Decreta:
Art. 1
Chi e' stato spossessato del proprio autoveicolo a causa di eventi bellici, per ottenere dal Ministero dei trasporti l'assegnazione in uso o la cessione in proprieta' di un autoveicolo soggetto a recupero ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 1945, n. 49 e del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, deve presentare all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione risiede, ovvero alla Sezione di esso nel caso in cui risieda nella relativa circoscrizione, domanda corredata dei seguenti documenti: 1) certificato di residenza; 2) estratto generale cronologico dei Pubblico Registro Automobilistico relativo all'autodromo del quale e' stato spossessato; 3) certificato della competente Intendenza di finanza comprovante che in dipendenza dello spossessamento non gli e' stato corrisposto alcun indennizzo per danno di guerra; 4) atto notorio dal quale risulti che l'autoveicolo e' stato asportato o requisito senza corresponsione di indennita' da parte delle truppe germaniche o delle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, ovvero e' stato asportato da parte delle truppe alleate.
Art. 2
Le domande di cui al precedente articolo devono essere presentate nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'accoglimento delle domande va data la preferenza nell'ordine seguente: 1) a coloro per i quali l'autoveicolo rappresenta uno strumento di lavoro; 2) a coloro che all'atto dello spossessamento non possedevano altri autoveicoli e non ne possiedono attualmente. In mancanza dei titoli di preferenza anzidetti, ovvero a parita' di condizioni, si tiene conto dell'ordine cronologico delle domande. Chi ritiene di avere titolo di preferenza per l'assegnazione di un autoveicolo ed intende farlo valere deve all'uopo presentare apposita documentazione. Allo spossessato deve essere assegnato un autoveicolo dello stesso tipo o similare a quello che possedeva all'atto dello spossessamento. In mancanza puo' essere assegnato un autoveicolo di tipo diverso, qualora sia disponibile, dopo soddisfatte le domande degli altri spossessati per autoveicoli dello stesso tipo o similare.
Art. 3
Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le Sezioni di essi assegnano gli autoveicoli disponibili nella loro circoscrizione che rientrano nelle categorie specificate nell'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, sentito il parere di una Commissione composta del direttore dell'Ispettorato compartimentale o del dirigente della Sezione - che la presiede - di un funzionario della locale Prefettura, di un funzionario dalla locale Intendenza di finanza. Ove gli autoveicoli disponibili siano inferiori alle domande di assegnazione, il Ministero dei trasporti li ripartisce tra gli Ispettorati compartimentali e le Sezioni di essi in ragione delle domande presentate.
Art. 4
Il provvedimento con il quale viene accolta la domanda di cui all'art. 1 contiene altresi' l'ordine diretto all'attuale possessore dell'autoveicolo di consegnarlo allo spossessato, nonche' la richiesta alla Prefettura competente di disporre il ritiro della licenza di circolazione ove si tratti di automezzo circolante. Lo spossessato, soltanto dopo avere ottenuta la consegna dell'autoveicolo ed aver soddisfatte le eventuali ragioni creditorie dell'attuale possessore in ordine alle riparazioni, ai miglioramenti ed alle trasformazioni apportati all'autoveicolo stesso, puo' conseguire dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dalla Sezione di esso, l'assegnazione in uso o la cessione in proprieta' dell'automezzo a termini dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49 o dell'art. 14 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118. La relativa domanda deve essere corredata di un certificato della competente Intendenza di finanza attestante che lo spossessato in dipendenza dell'assegnazione ha rinunziato all'indennizzo per danno di guerra.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 54. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.