DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950, n. 127
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 10 settembre 1949, n. 2417; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogo tenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Scarperia in provincia di Firenze.
EINAUDI ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 69. - CARLOMAGNO
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