DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950, n. 180

Type DPR
Publication 1950-01-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103; Visto il testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 584; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1366; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70; Vista la legge 29 luglio 1949, n. 493; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: E' approvato l'unito testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, composto di 77 articoli e firmato dal Ministro per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 gennaio 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1950 Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 92. - FRASCA

Testo Unico - Art. 1

Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni. Art. 1. (Insequestrabilita', impignorabilita' e incedibilita' di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti). Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennita', i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonche' le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. ((Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita' di buona uscita, indennita' di anzianita', indennita' premio di servizio) non possono essere ceduti)). Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento. (8) I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione puo' essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma e' fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Testo Unico - Art. 2

Art. 2. (Eccezioni alla insequestrabilita' e all'impignorabilita). Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonche' le pensioni, le indennita' che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro; 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato. (4) (5) (6) ((8)) Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nei caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

Testo Unico - Art. 3

Art. 3. (Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali). Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennita' che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio. Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona, del Direttore generale. ((7))

Testo Unico - Art. 4

Art. 4. (Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche Amministrazioni). Per gl'impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza. Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennita' che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.

Testo Unico - Art. 5

Art. 5. (Facolta' e limiti di cessione di quote di stipendio e salario). Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. COMMA ABROGATO DALLA [L. 30 GIUGNO 1972, N. 748](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1972-06-30;748) Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse. ((Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla [delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2003-03-27&numeroGazzetta=72), e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi. Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2), e successive modificazioni, trova applicazione il [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82), per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'[articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art13bis-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 2005, n. 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80), da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa [legge n. 80 del 2005](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;80))).

Testo Unico - Art. 6

Art. 6. (Requisiti necessari per l'esercizio della facolta' di cessione). Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attivita' di servizio, abbiano stabilite nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.

Testo Unico - Art. 6 bis

Art. 6-bis (( (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti). )) ((1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385), nonche' le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'[articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art28), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27). 2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attivita' finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e operare nei limiti delle riserve di attivita' previste dalla legislazione vigente. 3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385), disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonche' l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere; b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonche' gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto; c) favorire la comparabilita' delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili; d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l'adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 4. La Banca d'Italia, nell'ambito della relazione annuale prevista dall'[articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262~art19), fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.))

Testo Unico - Art. 7

Art. 7. (Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facolta' di cessione). La facolta' di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non puo' essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza. Il limite di quattro anni e' ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonche' per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del [decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;518). Il limite di quattro anni e' ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.

Testo Unico - Art. 8

Art. 8. (Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari). Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6: a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre, quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo; b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.

Testo Unico - Art. 9

Art. 9. (Personali speciali che godono della facolta' di cessione). Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei Licei, a quello dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.

Testo Unico - Art. 10

Art. 10. (Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi). Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresi', al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.

Testo Unico - Art. 11

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