LEGGE 5 aprile 1950, n. 190

Type Legge
Publication 1950-04-05
Ultimo aggiornamento 1950-05-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e' ratificato con le modificazioni seguenti: Art. 2. - Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: "La stessa riduzione dei periodi di anzianita' di grado sara' applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° del ruolo di gruppo C, di cui alla anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948; n. 454, e fino al 30 giugno 1950". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Le riduzioni di anzianita' di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potra', fruire per conseguire piu' di una promozione". Art. 3. - Il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi potra' partecipare al concorso riservato per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie o di quella in filosofia e pedagogia, conseguite in una facolta' di magistero, ed al concorso riservato per il gruppo B, anche se in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale, o di titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, sempreche' il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso e' bandito". Art. 3-bis (nuovo). - Le qualifiche di segretario capo di 1ª e di 2ª classe nel ruolo del personale di gruppo A dei Provveditorati agli studi sono soppresse e sostituite da quelle, rispettivamente, di vice provveditore agli studi e di segretario capo. Art. 4. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "E' fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sempreche' il comando o distacco non sia gia' previsto da disposizioni di leggi speciali".

EINAUDI DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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