DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1950, n. 193
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1053;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Per l'accettazione dei pacchi postali per l'interno della Repubblica vengono istituite due distinte tariffe: una tariffa regionale (tariffa n. 1) per l'interno di ogni Regione e per gli intercambi fra le province che facciano parte di due Regioni limitrofe e che siano direttamente a contatto territoriale; una tariffa nazionale (tariffa n. 2) per i rimanenti scambi da una Regione ad altra della Repubblica.
Art. 2
La tariffa n. 1 si applica anche agli scambi di pacchi fra la Sicilia e la provincia di Reggio Calabria e tra la Sardegna e la provincia di Roma.
Art. 3
Le tasse corrispondenti alle due tariffe di cui all'articolo 1 sono stabilite nella allegata tabella A, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 4
La sovrattassa speciale di trasporto aereo per i pacchi impostati e diretti all'interno della Repubblica e' fissata in L. 220 fino a 1000 grammi piu' L. 110 per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di maggior peso. I pacchi inviati per via aerea sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di cui al primo comma, del relativo diritto fisso di L. 80 di cui al n. 8 della tabella A allegata al presente decreto.
Art. 5
Alla tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e' aggiunta la seguente voce: "58 - Diritto di ricevuta, nella misura fissa di L. 10, per l'accettazione di raccomandate, assicurate, e pacchi e per la emissione di vaglia. Per i vaglia telegrafici compete un solo diritto di ricevuta. Il diritto di cui al presente numero e' soddisfatto mediante applicazione ed annullamento di francobolli sulle corrispondenze e sui vaglia accettati e sui bollettini dei pacchi". La voce n. 15 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1053, e' modificata come segue: "15 - Diritto di ricevuta (per tutti i telegrammi interni e internazionali) L. 10".
Art. 6
Il presente decreto avra' effetto dal 1 gennaio 1950. Restano abrogate le disposizioni contrastanti od incompatibili con quelle previste dal presente decreto.
EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 2. - FRASCA
Tabella A
TABELLA A Tariffe per i pacchi postali interni 1. - Pacchi ordinari. Tariffa n. 1: fino a 1 kg......................................... L. 45 da oltre 1 a 3 kg.................................. " 90 " 3 a 5 " .................................. " 135 " 5 a 10 " .................................. " 220 " 10 a 15 " .................................. " 290 " 15 a 20 " .................................. " 335 Tariffa n. 2: fino a 1 kg......................................... " 80 da oltre 1 a 3 kg................................... " 160 " 3 a 5 "................................... " 240 " 5 a 10 "................................... " 400 " 10 a 15 "................................... " 500 " 15 a 20 "................................... " 6100 Per i pacchi ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe, con arroton- damento per eccesso alla lira intera. 2. - Pacchi urgenti: a) non ingombranti. Tariffa n. 1: fino a 1 kg......................................... L. 170 da oltre 1 a 3 kg................................... " 260 " 3 a 5 "................................... " 350 Tariffa n. 2: fino a 1 kg......................................... L. 240 da oltre 1 a 3 kg................................... " 400 " 3 a 5 "................................... " 560 b) ingombranti. Tariffa n. 1: fino a 1 kg......................................... L. 195 da oltre 1 a 3 kg................................... " 305 " 3 a 5 "................................... " 420 Tariffa n. 2: fino a 1 kg......................................... L. 280 da oltre 1 a 3 kg................................... " 480 " 3 a 5 "................................... " 680 Le tariffe sono comprensive del diritto di recapito per espresso. 3 - Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi. Tariffa n. 1: fino a 5 kg........................................ L. 25 " a 10 "........................................ " 35 Tariffa n. 2: fino a 5 kg........................................ L. 40 " a 10 " ........................................ " 60 Per gli ingombranti aumento dal 50 % sulle tariffe, con arrotondamen- to per eccesso a lira intera. 4. - Recipienti vuoti di ritorno. Tariffa n. 1: non ingombranti..................................... L. 55 ingombranti......................................... " 95 Tariffa n. 2: non ingombranti..................................... L. 90 ingombranti......................................... " 160 5. - Per i pacchi contenenti libri, spediti da editori: a) ordinari: riduzione del 25 % sulle tariffe, con arrotondamento per ec- cesso alla lira intera. b) urgenti: riduzione del 25 % sulle tariffe degli urgenti, diminuite del diritto di recapito per espresso con arrotondamento per ec- cesso alla lira intera. 6. - Diritto di assicurazione: L. 100 per le prime 1000 lire di valore assicurato, L. 50 per ogni 1000 lire successive o frazione di 1000 lire. 7. - Diritto di assegno: per ogni pacco L. 20. 8. - Recapito per espresso: per ogni pacco L. 80. 9. - Tassa giornaliera di custodia del pacchi, dopo tre giorni, non festivi, di giacenza: per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 10 (con un massimo di L. 60); per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 15 (con un massimo di L. 90). 10. - Diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.: a) per invii, richiedenti, se impostati, la tariffa n. 1: per ogni pacco o collo fino a 1 kg.................. L. 15 " " " da oltre 1 a 5 kg........... " 35 " " " " 5 a 10 "........... " 45 " " " " 10 a 20 "........... " 55 b) per invii richiedenti, se impostati, la tariffa n. 2: per ogni pacco o collo fino a 1 kg.................. L. 25 " " " da oltre 1 a 5 kg........... " 55 " " " " 5 a 10 "........... " 75 " " " " 10 a 20 "........... " 105 11. - Indennita per smarrimento: a) pacchi ordinari, compresi quelli contenenti abiti civili per richiamati alle armi: affrancati con la tariffa n. 1: fino a 3 kg...................................... L. 225 da oltre 3 a 5 kg............................... " 300 " 5 a 10 "................................ " 375 " 10 a 15 "................................ " 525 " 15 a 20 "................................ " 675 affrancati con la tariffa n. 2: fino a 3 kg...................................... L. 375 da oltre 3 a 5 kg............................... " 500 " 5 a 10 "................................ " 625 " 10 a 15 "................................ " 875 " 15 a 20 "................................ " 1125 b) recipienti vuoti di ritorno: spediti con la speciale tariffa ridotta n. 1........ L. 150 spediti con la speciale tariffa ridotta n. 2........ " 250 c) per pacchi contenenti libri spediti da editori, l'indennita ' di cui alla lettera a) e ridotta in proporzione alla riduzio- ne della tariffa, con arrotondamento per eccesso alla lira intera. 12. - Limiti per l'assicurazione e per l'assegno riflettente i pac- chi: nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe L. 30.000; nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime L. 15.000; nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie postali e fra queste L. 1000. Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni JERVOLINO
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