DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1950, n. 203

Type DPR
Publication 1950-05-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131;

Visto il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11;

Visto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451;

Vista la legge 10 novembre 1949, n. 805;

Visto l'art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1949, n. 926;

Visto l'art. 27 della predetta legge 10 novembre 1949, n. 805;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

E' approvato il Testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio; esso, vistato dal Ministro per le finanze, e' pubblicate in allegato al presente decreto.

Art. 2

Il Testo unico predetto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla

Corte dei conti, addi' 10 maggio 1950

Atti del Governo,

registro n. 33, foglio n. 14. - FRASCA

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 1

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE IMPOSTE STRAORDINARIE SUL PATRIMONIO Art. 1. (Art. 1 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131) E' istituita un'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio complessivo posseduto da ciascun contribuente alla data del 28 marzo 1947.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 2

Art. 2. ([Art. 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1942, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1942-10-11;1131~art2) ed [art. 16, primo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art16-com1)) Sono soggette all'imposta straordinaria progressiva le persone fisiche. Gli enti e le societa', costituiti all'estero sono soggetti alla imposta medesima, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla societa' o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 3

Art. 3. ([Art. 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art3)) Ai fini dell'imposta straordinaria progressiva, si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo oneroso, dopo il 28 marzo 1937. Agli stessi fini, si considerano nel patrimonio del marito le azioni intestate al nome della moglie in occasione della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari, disposta dal [regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1941-10-25;1148), convertito nella [legge 9 febbraio 1942, n. 96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-02-09;96). E' fatta eccezione per i beni per i quali sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dalla moglie anteriormente a detta data, o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri, conseguiti durante il matrimonio, o di capitali provenienti da accensione di debiti. Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 28 marzo 1937, quando la cessione dipenda: a) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote o per costituzione di patrimonio ecclesiastico o per fare altra assegnazione ai discendenti per causa di seguito matrimonio; b) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo non sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dall'acquirente anteriormente alla data predetta o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri o di capitali provenienti da accensioni di debiti. Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio del padre le azioni intestate al nome dei figli in occasione della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari disposta dal [regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1941-10-25;1148), convertito nella [legge 9 febbraio 1942, n. 96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-02-09;96), salvo non sia dimostrato che le azioni erano state acquistate dal figlio - a titolo gratuito o a titolo oneroso - prima della conversione. Quando si fa luogo al cumulo previsto nel presente articolo, il contribuente ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei beni cumulati, della quota proporzionale d'imposta afferente i beni medesimi.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 4

Art. 4. ([Art. 4 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art4)) I beni indivisi sono ripartiti, agli effetti dell'imposta straordinaria, nelle quote spettanti ai singoli aventi diritto, secondo il disposto dell'[art. 1101 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1101). Il patrimonio costituito da beni dotati e' considerato di spettanza della moglie.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 5

Art. 5. ([Art. 5 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art5)) L'imposta straordinaria e' dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo straniero, sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato. Il cittadino italiano residente in Italia deve l'imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato e da titoli emessi all'estero, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In ogni caso, i beni esistenti fuori dello Stato ed i titoli emessi all'estero si computano nel patrimonio del cittadino ai fini della determinazione della aliquota. I beni esistenti nei territori coloniali, nonche' nei possedimenti e nei territori metropolitani passati sotto la sovranita' di altri Stati in dipendenza del Trattato di pace, debbono essere compresi nella dichiarazione, ma, fino a nuove disposizioni, non si tengono in conto nella determinazione ne' del patrimonio imponibile ne' dell'aliquota.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 6

Art. 6. ([Art. 6 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art6)) Si considerano esistenti nello Stato: 1) i terreni ed i fabbricati situati nel territorio dello Stato ed i diritti reali sui medesimi; 2) i beni facenti parte di aziende industriali, commerciali ed agricole a carattere individuale, che siano situati nel territorio dello Stato; 3) le quote e le azioni di societa' italiane, nonche' le obbligazioni ed ogni altro titolo di credito emesso in Italia dalle societa' stesse, dallo Stato, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Province, dai Comuni ad altri enti italiani, dovunque posseduti, dal cittadino o dallo straniero; 4) le quote di comproprieta' di navi italiane; 5) i crediti che fanno carico a debitori domiciliati nello Stato; 6) i capitali comunque investiti nello Stato, o inscritti negli uffici ipotecari dello Stato; 7) i buoni postali fruttiferi, i depositi a risparmio ed i conti correnti presso aziende, casse di risparmio, postali ed ordinarie, e presso altri istituti di credito e banche, che siano stati raccolti nel territorio dello Stato; 8) i biglietti dello Stato italiano, i biglietti a corso legale della Banca d'Italia e quelli emessi in lire dal Governo Militare Alleato, ovunque si trovino; 9) i diritti di autore, nonche' i brevetti, i modelli di utilita', i marchi di fabbrica e simili, iscritti nei pubblici registri dello Stato, limitatamente al valore corrispondente ai diritti di sfruttamento nello Stato; 10) i gioielli appartenenti a cittadini italiani; 11) i quadri, gli arazzi, le statue, i tappeti, le porcellane, le stampe, le medaglie e simili, posseduti nel territorio dello Stato; 12) tutti gli altri beni situati nel territorio dello Stato ed i titoli che rappresentano beni reali situati nel, territorio stesso.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 7

Art. 7. ([Art. 7 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art7)) Sono esenti dall'imposta straordinaria gli agenti diplomatici di cittadinanza straniera, purche' esista reciprocita' di trattamento da parte dello Stato che rappresentano, ed i consoli ed agenti consolari di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una industria o un commercio in Italia e non siano amministratori di aziende commerciali, sempre che esista reciprocita' di trattamento da parte dello Stato da cui dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 8

Art. 8. ([Art. 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art8) ed [art. 1 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art1)) Sono esenti dall'imposta straordinaria sul patrimonio i seguenti cespiti: 1) i capitali corrispondenti a contributi che, per legge o per contratto, siano stati versati a Casse di previdenza o di soccorso, istituite contro i rischi di malattia, infortuni, vecchiaia, ed invalidita'; a Casse di previdenza o Casse di pensioni per gli impiegati privati, od a Casse di pensione per vedove od orfani, contemplate alle [lettere c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-04-29;966~art2-letc) ed [f) dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-04-29;966~art2-letf); 2) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie o ad altre rendite di carattere temporaneo; 3) il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, fatta eccezione per i contratti di assicurazione ai premio unico, stipulati dopo il 10 giugno 1940; 4) le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto servente al culto medesimo; 5) i titoli del prestito della ricostruzione, autorizzato con [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-10-26;262), che non siano stati convertiti in titoli 5 per cento; 6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai sensi dell'[art. 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art5), siano state notificate entro il 31 dicembre 1948. Qualora le cose mobili indicate nel precedente comma siano alienate, a titolo oneroso, entro un decennio dal 28 marzo 1947, l'esenzione viene revocata, con conseguente nuova liquidazione del debito di imposta. Il Ministero della pubblica istruzione comunica al Ministero delle finanze le denuncie di alienazione presentate a mente dell'[art. 30 della legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art30), anche se intenda avvalersi del diritto di prelazione sulle cose alienate; 7) le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 9

Art. 9. ([Art. 9 del decreto, legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art9) ed [art. 2 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art2)) I terreni si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione al reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il [regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-04;589), convertito nella [legge 29 giugno 1939, n. 976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-29;976), di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale. Le scorte dei terreni agrari, anche se dati in affitto, si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione ai redditi inponibili agrari iscritti in catasto, depurati della parte corrispondente al lavoro direttivo, di coefficienti stabiliti dalla Commissione suddetta. Quando le scorte sono di spettanza del proprietario e del colono, la quota di reddito agrario da attribuirsi al colono e' determinata dall'Ufficio distrettuale delle imposte, salvo ricorso alle Commissioni amministrative. I fabbricati si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione alla loro consistenza di coefficienti determinati dalla Commissione censuaria centrale. Le aree fabbricabili ed i boschi si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 10

Art. 10. ([Art. 10 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art10)) I coefficienti per la valutazione dei terreni e relative scorte sono stabiliti per zone economico-agrarie, con riguardo alla qualita' di coltura ed alla classe di produttivita'. I coefficienti per la valutazione dei fabbricati sono stabiliti per ogni comune, con riguardo alle categorie ed alle classi istituite per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del [regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-13;652), convertito nella [legge 11 agosto 1939, n. 1249](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-08-11;1249), discriminando i fabbricati secondo che siano o no soggetti a regime vincolistico.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 11

Art. 11. ([Art. 11 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art11)) I coefficienti previsti negli articoli precedenti sono predisposti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale li comunica, per tutti i comuni di ciascuna provincia, alle singole Commissioni censuarie comunali ed alla Commissione censuaria provinciale. Le Commissioni censuarie comunali hanno facolta' di presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei coefficienti, alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni sui coefficienti stessi. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito, la Commissione censuaria provinciale inoltra, con le proprie proposte, alla Commissione censuaria centrale, per il tramite dell'Ufficio tecnico erariale, contemporaneamente per tutte le zone economico-agrarie e per tutti i comuni della provincia, le osservazioni che siano state formulate dalle Commissioni censuarie comunali. La Commissione censuaria centrale, tenute presenti le proposte presentate in termini dalle Commissioni censuarie provinciali e sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, stabilisce, in via definitiva, i coefficienti per ciascuna zona economicoagraria e per ciascun comune.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 12

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