LEGGE 5 aprile 1950, n. 205
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, e' ratificato senza modificazioni. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, e' ratificato con le modificazioni seguenti: Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo".
Art. 2
La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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