LEGGE 29 aprile 1950, n. 210
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno diciotto mesi, le funzioni stesse possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, senza limiti di posti e di età, all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario. L'esame si svolgerà la prima volta contemporaneamente a quello per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con decreto Ministeriale 30 ottobre 1948. Saranno tuttavia formate distinte graduatorie e gli aggiunti provenienti dal concorso per uditore avranno la precedenza nel ruolo generale della magistratura. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 133, 134 e 135 del vigente ordinamento.
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