DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 221
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - PICCIONI - VANONI - GONELLA - MARAZZA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 33. - FRASCA
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 1
Regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Art. 1. Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede, entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 2
Art. 2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura. Un esemplare dell'Albo e' rimesso, entro lo stesso mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonche' alla Federazione da cui dipende l'Ordine o Collegio a all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 3
Art. 3. L'Albo e' formato secondo l'ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, la paternita'; il luogo e la data, di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione dell'autorita', del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il numero progressivo e' indicato per ogni iscritto il numero d'ordine corrispondente all'anzianita' di iscrizione nell'Albo della provincia. L'anzianita' di ciascun professionista e' stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parita' di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, del l'eta'. In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialita', riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorita', il luogo e la data del rilascio. In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialita'. Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 4
Art. 4. La domanda di iscrizione e' diretta all'Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana; c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili; d) certificato generale del casellario giudiziale; e) certificato di buona condotta; f) titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore; g) certificato di residenza. I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione. Il medico, provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell'art. 3, deve presentare la relativa documentazione. In luogo degli originali titoli di abilitazione all'esercizio professionale, di docenza o di specializzazione puo' essere prodotta copia autentica. Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in materia di bollo e di legalizzazione.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 5
Art. 5. I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica amministrazione e che richiedono l'iscrizione nell'Albo professionale, ai termini dell'[articolo 10 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1946-09-13;233~art10), sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), dell'articolo precedente. Essi devono a tal fine presentare un certificato dell'amministrazione da cui dipendono che comprovi la sussistenza del rapporto d'impiego.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 6
Art. 6. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli articoli 42 o 43 importino la radiazione dall'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall'art. 50 ai fini della riammissione nell'Albo.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 7
Art. 7. A fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell'art. 9, ultimo comma, del [decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1946-09-13;233), i sanitari stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente art. 4, producendo i seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza; c) i documenti di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 4 o gli equipollenti documenti esteri; d) il titolo di abilitazione professionale; e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali. Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza, dev'essere confermato dal prefetto della provincia. Esso non e' richiesto per coloro che risiedono in Italia da meno di tre mesi. I documenti, rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, devono essere autenticati dall'autorita' diplomatica o consolare italiana e vidimati dal Ministero degli affari esteri della Repubblica.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 8
Art. 8. Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera, nel termine di tre mesi. Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo. La deliberazione deve essere in ogni caso motivata. Il rigetto della domanda per motivi di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni. Nel termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione e' trasmessa, per la consegna all'interessato, all'Ufficio del registro, nei modi e per gli effetti previsti dall'art. 5, lettera g), comma quarto, del regolamento approvato con [regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-25;2132). La iscrizione nell'Albo e' eseguita dopo che l'interessato ha dato prova dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative. Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda e' data comunicazione, nel termine di giorni quindici, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 9
Art. 9. Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato puo' ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, e' dato ricorso alla stessa, Commissione centrale ai fini dell'iscrizione.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 10
Art. 10. E' in facolta' dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza. Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione. La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante: a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente; b) la regolarita' della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa; c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli [articoli 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1946-09-13;233~art4), [14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1946-09-13;233~art14) e [21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1946-09-13;233~art21). Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato. Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli. L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo e' comunicata all'Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 11
Art. 11. Nel caso previsto dall'[art. 11, lettera c) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1946-09-13;233~art11-letc), la cancellazione dall'Albo dev'essere pronunciata entro un anno dall'accertato trasferimento. Qualora, ai sensi del citato art. 11, per la cancellazione dev'essere sentito l'interessato, il presidente gli notifica la data fissata per l'audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti, si procedera' alla cancellazione dall'Albo, in sua assenza. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare. Il sanitario cancellato dall'Albo e', a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione. Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 12
Art. 12. Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e nei termini previsti dall'[art. 11 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1946-09-13;233~art11), e dall'art. 11 del presente regolamento, provvede il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Il provvedimento del prefetto dev'essere motivato.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 13
Art. 13. L'iscrizione nell'Albo da' diritto al libero esercizio della professione, oltreche' nella provincia cui l'Albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell'Ufficio comunale, ai sensi dell'[art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art100-com2), approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265). A margine della registrazione richiamata nel comma precedente l'Ufficio comunale deve annotare gli estremi della iscrizione del sanitario nell'Albo.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 14
Art. 14. ((Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio e' convocata l'assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio. L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonche' per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni)).
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 15
Art. 15. ((L'assemblea e' presieduta dal presidente in carica dell'Ordine o Collegio. I due sanitari piu' anziani di eta' e quello piu' giovane, presenti all'assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario)).
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 16
Art. 16. ((Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo, compresi i consiglieri uscenti. La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall'[art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1946-09-13;233~art2))).
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 17
Art. 17. ((Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme: La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell'Ordine o Collegio vengono dal presidente dell'Ufficio elettorale consegnate all'elettore, previa la sua identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il voto; contemporaneamente viene consegnata all'elettore una matita copiativa, che dovra' essere restituita al presidente con la scheda e la busta. Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. Il presidente, chiuse all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni gia' compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e al plico vengono incollate - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine o Collegio e la firma del presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale nonche' di qualsiasi altro elettore che voglia, sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora stabilita e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi. All'ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo dell'Ordine o Collegio)).
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 18
Art. 18. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 19
Art. 19. ((Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato e' immediatamente proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma. A parita' di voti e' proclamato il piu' anziano, a termine del precedente art. 3, secondo comma)).
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 20
Art. 20. Il presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti ed alle autorita' ed enti indicati nel precedente art. 2. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta, elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere piu' anziano di eta'.
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 21
Art. 21. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell'Albo puo' proporre ricorso avverso la validita' delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.
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