LEGGE 3 maggio 1950, n. 223
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il limite massimo di età, stabilito dai vigenti ordinamenti, compresi quelli speciali, per l'ammissione ai concorsi pubblici e per le nomine dirette nei casi previsti dalla legge, nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, nonchè delle aziende dipendenti, è elevato di cinque anni, sino al 31 dicembre 1954. L'elevazione del limite massimo di età prevista dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non superino i quarantacinque anni.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.