DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 234
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Articolo unico
L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590, relativo all'istituzione di un distintivo del periodo bellico 1940-43 e di un distintivo della guerra di liberazione, e' sostituito dal seguente: "Il distintivo della guerra di liberazione e' concesso: ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato; agli appartenenti della Guardia di finanza; al personale della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta; agli assimilati ed ai civili; che durante la guerra di liberazione siano caduti in combattimento ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni: a) abbiano prestato servizio dal 9 settembre 1943, in poi, per un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti; b) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratte infermita' riconosciute dipendenti da causa specificamente derivanti da azioni di guerra; c) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme; d) abbiano ottenuta, in dipendenza dell'attivita' bellica nella guerra di liberazione o in azioni contro i tedeschi prima della dichiarazione di guerra alla Germania, una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra. Il distintivo suddetto e' altresi' concesso: e) a coloro cui sia stata attribuita la qualifica di partigiano combattente; f) ai militari e ai militarizzati che, essendo prigionieri di una delle Nazioni unite, siano volontariamente entrati a far parte, dopo l'8 settembre 1943, di formazioni di cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite disposizioni degli Stati Maggiori delle Forze armate italiane, e vi abbiano prestato servizio per almeno tre mesi; g) ai militari ed ai militarizzati della divisione "Cuneo" e "Regina" e ai militari e ai militarizzati delle altre Forze armate riunitisi in formazioni, i quali, nel periodo compreso tra il 31 maggio 1944 e l'8 maggio 1945, dopo il ciclo delle operazioni svoltesi a Creta e nelle Isole dell'Egeo dipendenti dal Comando delle forze armate dell'Egeo, furono impiegati, quali cooperatori, per servizi di guerra dalle autorita' militari alleate".
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 30. - FRASCA
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