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LEGGE 24 aprile 1950, n. 259

Current text a fecha 2010-12-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A modifica dell'art. 66 della legge 29 aprile 1949, n. 261, la spesa occorrente per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati viene assunta dallo Stato e sarà annualmente fissata con la legge di bilancio.