La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A modifica dell'art. 66 della legge 29 aprile 1949, n. 261, la spesa occorrente per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati viene assunta dallo Stato e sarà annualmente fissata con la legge di bilancio.