LEGGE 9 maggio 1950, n. 268
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il quinto capoverso del comma a) dell'art. 2, della legge 1 marzo 1949, n. 55, viene sostituito dai seguenti: "Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato negli istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o in cliniche universitarie, è riservata una valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero di 5 se interinale. La stessa valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero di 5 se interinale è riservata: 1) nei concorsi per i posti di veterinario condotto, al servizio prestato nelle cliniche ed istituti universitari, ovvero negli istituti zooprofilattici o sperimentali ad essi equiparati; 2) nei concorsi per i posti di chimico, al servizio prestato negli istituti e laboratori universitari, ovvero nei centri ad essi equiparati; 3) nei concorsi per i posti di ostetrica condotta, al servizio prestato negli istituti e cliniche universitarie del ramo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 9 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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