LEGGE 30 aprile 1950, n. 270
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'assegno ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, è elevato a lire 31.000.000, per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.
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