DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 272
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 8 aprile 1937, n. 573, che approva le norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capitano medico del Corpo sanitario militare marittimo;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Sono approvate le annesse norme di esecuzione per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capitano medico nel Corpo sanitario militare marittimo.
Art. 2
Le istruzioni per gli esami di avanzamento a capitano medico nel Corpo sanitario militare marittimo sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa.
Art. 3
Il regio decreto 8 aprile 1937, n. 573, e' abrogato.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 50. - FRASCA
Norme avanzamento grado di capitano medico Corpo sanitario militare marittimo-art. 1
Norme per l'avanzamento al grado di capitano medico nel Corpo sanitario militare marittimo Art. 1. Il Ministro per la difesa, con suo decreto da pubblicare nel foglio d'ordini della Marina militare, indice l'esame di concorso prescritto per l'avanzamento a capitano medico del Corpo sanitario militare marittimo.
Norme avanzamento grado di capitano medico Corpo sanitario militare marittimo-art. 2
Art. 2. L'esame di concorso per l'avanzamento al grado di capitano medico consiste di: 1) una prova scritta su argomenti medici di attualita'; 2) due prove pratiche: a) esame clinico di ammalato (medicina); b) esame clinico di ammalato (chirurgia); 3) tre prove orali: a) primi soccorsi in chirurgia e in medicina; b) igiene navale; c) argomenti medici di attualita', con particolare riguardo alla materia trattata nella prova scritta.
Norme avanzamento grado di capitano medico Corpo sanitario militare marittimo-art. 3
Art. 3. La Commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro per la difesa ed e' composta come segue: Presidente: un generale medico del Corpo sanitario militare marittimo; Membri: due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario militare marittimo; Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare, di grado non inferiore all'8°.
Norme avanzamento grado di capitano medico Corpo sanitario militare marittimo-art. 4
Art. 4. La data degli esami e il luogo dove essi devono svolgersi sono di volta in volta determinati dal Ministero. Le modalita' che regolano ciascuna prova sono determinati dalle Istruzioni per l'attuazione delle presenti norme. E' in facolta' del Presidente della Commissione esaminatrice di variare la successione delle prove a seconda delle circostanze e allo scopo di espletare gli esami nel piu' breve tempo possibile in relazione alle esigenze del servizio.
Norme avanzamento grado di capitano medico Corpo sanitario militare marittimo-art. 5
Art. 5. Al termine di ciascuna prova di esame la Commissione decidera' dapprima sulla idoneita' o meno del candidato. Ove non si raggiungesse la unanimita' dei consensi, il presidente porra' al voti la decisione. I commissari daranno il proprio voto in ordine inverso di grado e di anzianita'. Successivamente si procede alla votazione per l'assegnazione del punto di merito in ciascuna prova d'esame. Ogni commissario dispone di venti punti, di cui i primi nove servono per graduare i non idonei: ciascun commissario non puo' dare piu' di nove punti al candidato dichiarato non idoneo a maggioranza, ne' meno di dieci al candidato dichiarati idoneo. Anche in questo caso i commissari voteranno per ordine inverso di grado e di anzianita'.
Norme avanzamento grado di capitano medico Corpo sanitario militare marittimo-art. 6
Art. 6. Il totale dei punti di merito riportati nelle cinque prove determina la posizione di ciascun candidato nella graduatoria finale.
Norme avanzamento grado di capitano medico Corpo sanitario militare marittimo-art. 7
Art. 7. Per ogni seduta della Commissione e' redatto verbale, che, previa lettura ed approvazione, e' firmato dal presidente, dai membri e dal segretario. Al verbale dell'ultima seduta e' allegato lo stato generale delle votazioni, nel quale i candidati sono elencati in ordine di merito (separatamente gli idonei dai non idonei), con l'indicazione per ciascuno dei risultati parziali e del risultato complessivo delle votazioni. Lo stato generale di cui al precedente comma, firmato dal presidente e dal segretario, ed i verbali delle sedute sono rimessi al Ministero (Gabinetto). I lavori sono conservati presso la Direzione generale di sanita' militare marittima.
Norme avanzamento grado di capitano medico Corpo sanitario militare marittimo-art. 8
Art. 8. Il Ministro per la difesa, riconosciuta la regolarita' del procedimento degli esami, ne approva i risultati, che sono pubblicati nel foglio d'ordini della Marina militare.
Norme avanzamento grado di capitano medico Corpo sanitario militare marittimo-art. 9
Art. 9. Lo stato generale di cui all'art. 7 deve essere comunicato insieme agli altri documenti prescritti dalle disposizioni sullo avanzamento degli ufficiali della Marina militare, alla Commissione di avanzamento. Visto, il Ministro per la difesa PACCIARDI
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