DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 296
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607 - contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Vista la documentata istanza presentata dal commissario dell'Amministrazione provinciale di Siena, dal sindaco del comune di Siena e dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena, diretta ad ottenere la costituzione di un ente autonomo, avente personalita' giuridica, denominato "Ente mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati", con sede in Siena;
Ritenuta la opportunita' della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alle finalita' che esso si propone ed ai mezzi di cui puo' disporre;
Visto lo schema di statuto approvato dagli enti partecipanti fondatori;
Sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:
Articolo unico
E' riconosciuta la personalita' giuridica dell'Ente autonomo denominato "Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati", con sede in Siena. E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
EINAUDI TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti addi' 6 giugno 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 76. - CARLOMAGNO
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 1
Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati - Siena STATUTO Art. 1. E' costituito, con sede in Siena, un Ente che assume la denominazione "Mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati". Esso ha lo scopo di dare sviluppo e continuita' alla Mostra mercato dei vini tipici e pregiati italiani, creata ad iniziativa di Istituzioni senesi, fino dal 1933, assicurando l'attuazione in Siena di una esposizione periodica di tali vini, di macchine, attrezzi ed accessori enologici, nonche' di quanto possa interessare la produzione, l'industria ed il commercio dei vini e dei prodotti derivanti dalla industria enologica. L'Ente potra' studiare, promuovere, ed attuare, anche in unione ad altri enti, tutte quelle iniziative che riterra' vantaggiose per la affermazione e valorizzazione dei vini tipici e pregiati nazionali, sia in Italia che all'estero.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 2
Art. 2. Sono Enti fondatori: Comune di Siena; Amministrazione provinciale di Siena; Camera di commercio, Industria e agricoltura di Siena; Societa' di Esecutori di Pie Disposizioni - Siena; Azienda autonoma di turismo - Siena; Consorzio agrario provinciale - Siena; Camera confederale del lavoro di Siena; Associazione provinciale degli artigiani - Siena; Associazione provinciale degli agricoltori - Siena; Banca popolare senese - Siena; Consorzio vini tipici colli senesi - Siena; Associazione provinciale degli industriali - Siena.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 3
Art. 3. Possono partecipare all'Ente gli enti pubblici, e quegli enti che comunque promuovono ed aiutano l'agricoltura in genere e la produzione, il commercio e l'industria dei vini tipici e pregiati e dei prodotti derivanti dall'industria enologica, nonche' le associazioni ed imprese cooperative tra produttori, industriali e commercianti di tali vini. Le quote di partecipazione per i nuovi partecipanti non possono essere inferiori alle L. 100.000 (centomila).
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 4
Art. 4. Il patrimonio dell'Ente e' composto: a) dalle attivita' risultanti dall'atto costitutivo, in data 14 marzo 1949 ai rogiti dott. Arturo Maccanti, notaio in Siena e cioe': dalle attrezzature apportate dall'Ammini- strazione comunale, da quella provinciale, dal- la Camera di commercio di Siena e donate dal Monte dei Paschi per un complessivo valore di.. L. 12.464.706 dalle quote versate dagli altri enti fon- datori per complessiva......................... " 300.000 b) dalle quote di partecipazione che saranno versate successivamente; c) dalla quota parte delle attivita' nette di esercizio secondo quanto dispone l'art. 17 del presente statuto; d) da eventuali lasciti e donazioni.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 5
Art. 5. Alle spese di funzionamento dell'Ente si provvede: a) con le quote di noleggio dei posteggi, di occupazione di aree e con il ricavo di ogni altra iniziativa e concessione relativa alla Mostra; b) con elargizioni, contributi e con i proventi derivanti dall'attivita' svolta dell'Ente; c) con gli interessi attivi del patrimonio.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 6
Art. 6. Organi dell'Ente sono: a) Il presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) la Giunta esecutiva; d) il segretario generale; e) Il Collegio dei revisori dei conti.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 7
Art. 7. Il presidente e' nominato, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, dal Presidente del Consiglio del Ministri dura in carica due anni e puo' essere riconfermato. La sua carica e' gratuita. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, da' esecuzione ai deliberata degli organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario per assicurare la continuita' amministrativa della gestione. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente, il quale e' nominato dal Consiglio di amministrazione. Il vice presidente scade con lo scadere dei componenti il Consiglio di amministrazione e presta anche egli la sua opera gratuitamente.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 8
Art. 8. Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri: a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio; b) l'ispettore del Servizio agrario della provincia di Siena in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) uno in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Siena; d) uno in rappresentanza del comune di Siena; e) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena; f) uno in rappresentanza dell'Azienda autonoma di turismo di Siena; g) quattro in rappresentanza rispettivamente degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e degli artigiani della provincia di Siena da designarsi dalle rispettive associazioni locali; h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Siena; i) uno in rappresentanza della Societa' di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena; l) uno in rappresentanza del Consorzio vino Chianti colli senesi - Siena; m) uno in rappresentanza del Consorzio agrario provinciale di Siena; n) uno in rappresentanza della Banca popolare senese; o) uno in rappresentanza per ciascuno degli altri enti, amministrazioni e societa' che eventualmente dovessero partecipare. I consiglieri durano in carica due anni; possono essere riconfermati e prestano la loro opera gratuitamente. Nel caso di vacanza di posti, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sara' quella del membro cui e' succeduto.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 9
Art. 9. Spetta al Consiglio di amministrazione: a) fissare le direttive dell'Ente; b) deliberare sulle modifiche dello statuto; c) approvare il bilancio preventivo ed il consuntivo; d) nominare la Giunta esecutiva ed il vice presidente, il quale dovra' essere scelto tra i suoi membri; e) approvare il regolamento organico del personale ed i regolamenti di gestione e della Mostra e le successive modifiche; f) deliberare sullo scioglimento dell'Ente e su ogni argomento che non rifletta l'ordinaria gestione; g) deliberare su tutti gli argomenti che gli siano sottoposti dalla Giunta esecutiva e proposti da almeno un quarto dei suoi membri.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 10
Art. 10. Il Consiglio di amministrazione viene convocato in via ordinaria dal presidente almeno due volte all'anno, per l'approvazione dei bilanci, ed in via straordinaria ogni volta che egli lo ritenga opportuno, e che la maggioranza dei componenti lo richieda per iscritto alla presidenza, indicando i motivi della richiesta convocazione. L'avviso di convocazione, a firma del presidente, deve essere recapitato nella sede di ogni consigliere almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei componenti stessi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto il verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 11
Art. 11. La Giunta esecutiva e' composta oltre che dal presidente e dal vice presidente, da sei membri, scelti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I membri della Giunta esecutiva durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il loro ufficio e' gratuito, con solo diritto al rimborso delle spese per i membri residenti fuori della sede dell'Ente.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 12
Art. 12. Spetta alla Giunta esecutiva: a) provvedere all'amministrazione dell'Ente, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, ed alla esecuzione dei deliberati del Consiglio medesimo; b) di adottare provvedimenti d'urgenza salvo ratifica del Consiglio di amministrazione; c) di formare i bilanci-preventivo e consuntivo, annuali; d) di prendere provvedimenti per l'organizzazione della Mostra; e) di deliberare sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente; f) di deliberare sull'assunzione del personale e sul suo trattamento economico; g) di redigere il regolamento organico del personale ed i regolamenti di gestione e della Mostra e le successive modifiche; h) di deliberare sull'ammissione di partecipanti all'Ente.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 13
Art. 13 La Giunta esecutiva si aduna, su invito del presidente, tutte le volte che egli lo ritenga necessario, oppure a richiesta di due dei suoi componenti. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre membri oltre il presidente. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri intervenuti in caso di parita' prevale il voto del presidente. Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 14
Art. 14. Il segretario generale e' nominato dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del presidente dell'Ente. Egli e' il capo degli uffici e del personale, controfirma i mandati di pagamento, cura l'osservanza delle delibere del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, anche per quanto riguarda la preparazione e l'organizzazione della Mostra, redige i verbali del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 15
Art. 15. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed e' composto di tre membri: uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, con funzioni di presidente; uno in rappresentanza del comune di Siena; uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena. Due revisori supplenti in rappresentanza degli enti fondatori saranno nominati su designazione del Consiglio di amministrazione. I revisori dei conti durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Essi hanno la funzione di vigilare sul buon andamento contabile ed amministrativo dell'Ente, di riferirne al Consiglio di amministrazione e di adottare tutti i provvedimenti previsti in materia dalla legge. Il Consiglio di amministrazione determina preventivamente l'indennita' ai membri del Collegio dei revisori dei conti.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 16
Art. 16. L'esercizio finanziario dell'Ente comincia con il 1 gennaio e cessa il 31 dicembre di ogni anno. Non piu' tardi del 31 ottobre di ciascun anno la Giunta esecutiva deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio. Il bilancio per l'esercizio passato deve essere invece presentato al Consiglio entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. I conti consuntivi devono essere preventivamente esaminati dal Collegio dei revisori dei conti e corredati da una sua relazione. I conti consuntivi e il bilancio preventivo, non appena approvati dal Consiglio di amministrazione, dovranno essere inviati per la definitiva approvazione al Ministero dell'industria e commercio.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 17
Art. 17. Le eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario saranno devolute: per il 50% in aumento del patrimonio; per il 50% alla costituzione della riserva. Dell'amministrazione straordinaria e dello scioglimento.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 18
Art. 18. Il Ministro per l'industria e commercio, in casi eccezionali i nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, puo' affidarne l'amministrazione straordinaria ad un suo commissario, da nominarsi con proprio decreto.
Statuto Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati Siena-art. 19
Art. 19. L'Ente puo' essere sciolto con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata da almeno quattro quinti dei consiglieri in carica. Lo scioglimento e messa in liquidazione potranno aver luogo anche per determinazione del Ministro per l'industria e commercio a seguito di manifesta impossibilita' di raggiungimento dei fini e per ragioni di pubblico interesse. In ogni caso, spetta allo stesso Ministro la nomina del liquidatore. Le attivita' nette, che resteranno dopo esaurita la liquidazione ed effettuato il rimborso delle quote ai partecipanti, spetteranno di diritto al comune di Siena. Visto, il Ministro per l'industria e commercio TOGNI
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