LEGGE 29 aprile 1950, n. 314
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'ultimo comma dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente: "I crediti inferiori a lire 5000 sono infruttiferi. Nella somma che rappresenta gli interessi non si computano le frazioni di lira". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA - PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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