LEGGE 9 maggio 1950, n. 316
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare anticipazioni alla Gestione dei mutui al personale delle Ferrovie dello Stato, per la concessione di prestiti quinquennali alle condizioni vigenti per i prestiti accordati con le disponibilità del "Fondo garanzia cessioni" per gli agenti delle Ferrovie dello Stato, entro il limite massimo di lire cinquanta milioni (50.000.000) per esercizio finanziario a decorrere da quello 1949-50 e limitatamente ad un quinquennio, all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.
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