LEGGE 19 maggio 1950, n. 318
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per il conferimento dei posti risultanti disponibili nella prima attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, nel grado iniziale del ruolo di gruppo B, sara' bandito, con la osservanza delle modalita' previste dalle vigenti disposizioni, un concorso riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti, fornito di titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo dovra', inoltre, aver prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole alla data di pubblicazione del bando e nei suoi confronti si prescindera' dal requisito dell'eta'".
EINAUDI Dai GASPERI - GONNELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)