DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 327
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzione 26 febbraio 1948, n. 3;
Visto il decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250;
Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e il commercio e per i trasporti; Decreta:
Art. 1
Il rinvio di leggi approvate dal Consiglio regionale, nei casi previsti dall'art. 33, comma primo, dello Statuto speciale per la Sardegna, e' fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Rappresentante del Governo. La comunicazione del Rappresentante del Governo, contenente l'indicazione dei motivi per i quali si fa luogo al rinvio, e' diretta al Presidente del Consiglio regionale, che ne accusa ricevuta.
Art. 2
Qualora prima dell'entrata in funzione della Corte Costituzionale, si debba promuovere la questione di legittimita' di una legge per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel termine stabilito dall'art. 33, comma secondo dello Statuto speciale, ne da' comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Rappresentante del Governo, con l'indicazione sommaria dei motivi. Il Presidente della Giunta regionale accusa ricevuta della comunicazione. Se entro quindici giorni dall'entrata in funzione della Corte Costituzionale, o nel diverso termine che sia stabilito dalle norme per il funzionamento della Corte stessa, non venga proposto ricorso per la questione di legittimita', cessa l'efficacia della predetta comunicazione e il Presidente della Giunta regionale puo' provvedere alla promulgazione della legge.
Art. 3
Quando su una legge per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale si debba promuovere la questione di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel termine stabilito dall'art. 33, comma secondo, dello Statuto speciale, ne da' comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Rappresentante del Governo, con l'indicazione specifica dei motivi. Il Presidente della Giunta regionale accusa ricevuta della comunicazione e puo', entro quindici giorni dalla comunicazione stessa, presentare per il tramite del Rappresentante del Governo le sue deduzioni. Decorso il termine di cui al precedente comma, la questione di merito s'intende abbandonata e la legge puo' essere promulgata, se nei successivi quindici giorni le Camere non siano investite della questione.
Art. 4
Le norme per l'integrazione e l'attuazione di leggi della Repubblica, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono emanate con legge regionale. I regolamenti di esecuzione delle leggi regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, previa registrazione alla Corte dei conti. ((5)) L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e' abrogato.
Art. 5
La Regione esercitera' le funzioni delegate nelle materie di competenza statale secondo le direttive impartite dai competenti organi del Governo della Repubblica.
Art. 6
Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Art. 7
Tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esistenti in Sardegna, passano alle dipendenze della Regione, eccettuati l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'Osservatorio fitopatologico della Sardegna, i quali, pur adempiendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, i compiti a questa devoluti, restano alle dipendenze del Ministero per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato.
Art. 8
Nulla e' innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti ed organismi a carattere nazionale od interregionale, quali l'Opera nazionale combattenti, l'Ufficio interregionale della Federazione italiana dei consorzi agrari, gli Uffici provinciali e comunali dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e degli Uffici periferici degli enti economici dell'agricoltura in liquidazione.
Art. 9
((Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche: a) costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade e delle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate ai sensi dell'art. 12, della legge medesima; b) costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane; c) aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico; d) costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe; e) opere dipendenti da calamita' naturali di estensione ed entita' particolarmente gravi; f) edifici ed opere destinate all'espletamento di servizi statali; g) opere di riparazione di danni bellici. La regione autonoma della Sardegna deve essere sentita nella classificazione e declassificazione delle strade statali interessanti il proprio territorio)). ((Sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna: il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e gli uffici del genio civile con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale)). Il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e' integrato con tre membri, aventi voto deliberativo, designati dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 10
Nulla e' innovato per quanto riguarda la disciplina della edilizia economica e popolare e le agevolazioni disposte dallo Stato per favorirne lo sviluppo. Dei Consigli di amministrazione degli Istituti provinciali per le case popolari dell'Isola fara' parte un rappresentante della Regione.
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MAGGIO 1975, N. 480))
Art. 12
I regolamenti edilizi comunali sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, udito il parere del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.
Art. 13
Nell'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione in materia di acque pubbliche ed energia elettrica a norma dello Statuto speciale, la Regione provvede d'intesa, col Ministero dei lavori pubblici. ((1))
Art. 14
Gli uffici del Ministero dell'industria e del commercio esistenti in Sardegna, pur provvedendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, all'adempimento delle funzioni a questa devolute, a termini dell'art. 6 dello Statuto speciale, nelle materie indicate negli articoli 3, lettere h) e m), e 4, lettera a) dello Statuto medesimo, restano alle dipendenze del Ministro per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato.
Art. 15
L'attivita' amministrativa concernente i giacimenti di interesse nazionale e' svolta dall'Amministrazione regionale secondo le direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero dell'industria e del commercio. ((2))
Art. 16
La vigilanza e la tutela spettanti al Ministero dell'industria e del commercio sugli enti e istituti regionali, compresi quelli consorziali, sono esercitate dall'Amministrazione regionale. La stessa Amministrazione svolge, su direttive del Ministero dell'industria e del commercio, le funzioni amministrative devolute al predetto Ministero nei confronti degli enti interregionali che abbiano la loro sede nell'Isola. Il Ministero dell'industria e del commercio predisporra', udita l'Amministrazione regionale, le modificazioni agli statuti degli enti ed organismi a carattere nazionale che esercitino attivita' economiche di prevalente interesse sardo, allo scopo di assicurare all'Amministrazione regionale un'adeguata rappresentanza negli organi amministrativi degli enti ed organismi suddetti.
Art. 17
Le funzioni ispettive sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura della Sardegna sono esercitate, secondo le direttive del Ministero dell'industria e del commercio, dall'Amministrazione regionale, salvo quelle riguardanti servizi di interesse nazionale, per le quali il Ministero ritenga di dover compiere indagini dirette. ((2)) Sono altresi' svolte dall'Amministrazione regionale le funzioni di spettanza del Ministero dell'industria e del commercio circa la nomina degli organi camerali e l'istituzione e la gestione di aziende speciali. Alla nomina dei presidenti delle Camere di commercio provvede il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Presidente della Giunta regionale. Le Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna sottoporranno all'approvazione dell'Amministrazione regionale le deliberazioni che, in base alle disposizioni vigenti, sono soggette al visto di esecutorieta'. A decorrere dall'esercizio 1950 i bilanci di previsione e i conti consuntivi delle Camere predette saranno approvati dall'Amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio. ((2)) L'aliquota di imposta camerale da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera sarda, nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, sara' fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.
Art. 18
Le attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, spettanti al Ministero dell'industria e del commercio, sono trasferite all'Amministrazione regionale per quanto concerne le fiere, mostre ed esposizioni a carattere regionale. Per le altre fiere, mostre ed esposizioni sarde, che abbiano carattere interregionale, nazionale od internazionale, il Ministero dell'industria e del commercio adottera' i provvedimenti di sua competenza d'intesa con l'Amministrazione regionale. Le date di tali manifestazioni verranno stabilite sentita l'Amministrazione predetta. Negli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale od internazionale di cui al precedente comma, la Regione sara' rappresentata da un proprio delegato. ((4))
Art. 19
Le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di igiene e sanita' sono esercitate nel territorio della Sardegna dagli uffici ed organi provinciali dello Stato, e sono coordinate e integrate dall'Amministrazione regionale, che informera' la sua azione alle direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Resta ferma la dipendenza degli uffici ed organi predetti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, per l'esercizio delle funzioni di esclusiva competenza dello Stato. I servizi di sanita' marittima ed aerea, esclusa la profilassi antianofelica, rimangono alle dirette dipendenze dell'Amministrazione sanitaria statale. ((2))
Art. 20
((La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna e' trasferita alla regione, con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi)).
Art. 21
Per la formazione dei propri uffici e per il funzionamento di quelli che vengono trasferiti dallo Stato alla Regione, quest'ultima si avvarra', tranne che nei casi di necessita', del personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali. Il personale di ruolo di cui al precedente comma sara' considerato in posizione di comando, continuando a far parte dei ruoli organici dell'Amministrazione di provenienza, alla quale restera' riservata la competenza circa le promozioni, i trasferimenti ad uffici di altre Regioni, il collocamento a riposo e ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed economico del personale medesimo. L'Amministrazione regionale potra' in qualunque momento fare motivata richiesta di richiamo del personale comandato. ((3))
Art. 22
Le spese per gli stipendi e le altre competenze al personale comandato ai sensi dell'articolo precedente sono nel loro importo lordo a carico della Regione, la quale rimborsera' altresi' allo Stato le spese per il trattamento di quiescenza del personale medesimo nella proporzione che sara' determinata con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Amministrazione regionale. ((3))
Art. 23
La Regione sara' rimborsata delle spese incontrate per lo svolgimento di funzioni per conto dello Stato. Analogamente lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e servizi statali che disimpegnano anche attribuzioni di competenza della Regione. La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Amministrazione regionale.
Art. 24
Il Rappresentante del Governo nella Regione Sarda continua ad esercitare fino al 31 ottobre 1950 le attribuzioni amministrative previste dall'art. 61, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, eccettuate quelle di competenza dell'Amministrazione regionale o ad essa delegate. La Ragioneria presso il cessato Alto Commissariato, la Delegazione della Corte dei conti avente sede in. Cagliari e il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna continuano, fino alla suddetta data, ad esplicare, nella rispettiva competenza, le funzioni ad essi attribuite dal secondo comma del predetto art. 61 relativamente agli atti del Rappresentante del Governo.
Art. 25
Con successivi decreti saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, a termini dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
Art. 26
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PICCIONI - VANONI - PELLA - ALDISIO - SEGNI - TOGNI - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 88. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.