LEGGE 15 giugno 1950, n. 330
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È abolito il diritto di licenza sulle merci importate dall'estero previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, e da ultimo modificato, nella aliquota, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 822.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.