LEGGE 9 maggio 1950, n. 354
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la concessione di un contributo straordinario di L. 6.250.000 a favore della Lega Navale italiana. Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla spesa di cui al precedente comma si farà fronte con gli stanziamenti già autorizzati sul capitolo n. 204 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio 1948-49. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 9 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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