LEGGE 11 giugno 1950, n. 416
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 33 luglio 1947, n. 961, e' ratificato con le modificazioni seguenti: Art. 8. - Il primo coma e' sostituito dai seguenti: "Per la meta' dei posti, che risulteranno vacanti negli Istituti di istruzione musicale ed artistica, dopo i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 e per la meta' dei posti che si renderanno vacanti entro il 1 ottobre 1949, saranno indetti una sola volta per ogni tipo di cattedra, speciali concorsi per titoli riservati a coloro che in concorsi a posti direttivi o a cattedre negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso al sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'art. 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081". "La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche quando il posto da mettersi a concorso sia uno solo". Art. 9. - Il n. 3 e' sostituito dal seguente: "3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confine di polizia per comportamento contrario al regime fascista". Art. 13-bis (nuovo). - "Le Commissioni giudicatrici sono costituite di tre o di cinque membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione. Esse, per la designazione dei vincitori, si atterranno alle norme stabilite dal regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081".
EINAUDI DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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