DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1950, n. 436
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale e' stato costituito l'Ente Zolfi italiani;
Visti l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958 e l'art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46;
Considerato che la importanza dei compiti e delle finalita' affidate all'Ente suddetto rende opportuno che un funzionario appartenente al ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio sia messo a disposizione dell'Ente stesso, e che pertanto devesi provvedere al suo collocamento fuori dei ruoli dell'Amministrazione centrale;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il Ministro per l'industria e commercio e' autorizzato a mettere a disposizione dell'Ente Zolfi italiani in Roma un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado 4°, che sara' collocato fuori ruolo ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46. La suddetta facolta' cessera' di avere efficacia quando il funzionario messo a disposizione dell'Ente Zolfi italiani, in applicazione del precedente comma, rientrera' in ruolo o cessera', comunque, di appartenere al ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'industria e commercio.
Art. 2
Gli assegni dovuti al funzionario collocato fuori ruolo, ai sensi del precedente art. 1 passano a carico dell'Ente Zolfi italiani, fermo restando per l'Ente stesso l'obbligo di cui all'art. 3, secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.
EINAUDI PELLA - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 127. - CARLOMAGNO
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